Case Green, nella direttiva europea anche l’obbligo di parcheggi per le biciclette

Case Green, nella direttiva europea anche l’obbligo di parcheggi per le biciclette

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di Raffaele Di Marcello – Centro Studi FIAB

Aggiornamento del 15 aprile: Arrivato il via libero definitivo alla direttiva Case Green, sarà pubblicata in Gazzetta ufficiale e poi entrerà in vigore. Gli Stati avranno due anni per recepirla. Vengono fissati obiettivi di riduzione dei consumi energetici degli edifici: entro il 2030 gli immobili residenziali dovranno consumare il 16% in meno rispetto al 2020, per  poi arrivare a zero emissioni nel 2050.

Martedi 12 marzo scorso il Parlamento europeo ha approvato con 370 voti favorevoli, 199 contrari 46 astenuti la Direttiva Europea EPBD (Energy performance of building directive) meglio conosciuta come Case green. Dopo un anno di trattative, l’assemblea plenaria ha chiuso il percorso del provvedimento, che ora dovrà ricevere l’approvazione formale del Consiglio e poi andrà in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore. 

La Direttiva, volta a ridurre progressivamente le emissioni di gas serra e i consumi energetici nel settore edilizio entro il 2030 e pervenire alla neutralità climatica entro il 2050, contiene anche importanti novità per la mobilità ciclistica.

La promozione della mobilità verde – si legge nella Direttiva –  è un elemento portante del Green Deal europeo e gli edifici possono svolgere un ruolo importante nel fornire le infrastrutture necessarie, non solo per la ricarica dei veicoli elettrici ma anche per la ricarica delle biciclette. Il passaggio alla mobilità attiva, come la bicicletta, può ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti. Alla luce dell’aumento della vendita di biciclette con pedalata assistita elettricamente e di altri tipi di veicoli di categoria L di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e al fine di agevolare l’installazione di punti di ricarica in una fase successiva, il pre-cablaggio o la canalizzazione dovrebbero essere obbligatori nei nuovi edifici residenziali e, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, negli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti.”

La mancanza di parcheggi per bicievidenzia la Direttiva è un ostacolo serio alla diffusione della bicicletta, negli edifici residenziali e non residenziali. I requisiti a livello dell’Unione e i regolamenti edilizi nazionali possono sostenere efficacemente la transizione verso una mobilità più pulita grazie a disposizioni relative a un numero minimo di posti bici, e la realizzazione di posti bici e delle relative infrastrutture in zone in cui le biciclette sono meno utilizzate potrebbe determinare un aumento del loro impiego.

L’obbligo di assicurare posti bici non dovrebbe dipendere dalla disponibilità e dall’offerta di posti auto, né essere necessariamente collegato ad esse, in quanto in determinate circostanze tali posti auto potrebbero non essere disponibili. Gli Stati membri dovrebbero consentire l’aumento dei posti bici negli edifici residenziali in cui non vi sono posti auto prevedendo l’installazione di almeno due posti bici per unità immobiliare residenziale.”

Una presa di posizione importante da parte dell’Unione Europea che viene maggiormente dettagliato all’art. 14 della Direttiva dove si prevede:

-Per quanto riguarda gli edifici non residenziali di nuova costruzione con più di cinque posti auto e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di cinque posti auto, e, entro il 1º gennaio 2027, per tutti gli edifici non residenziali con più di 20 posti auto, una previsione di posti bici che rappresentino almeno il 15% della media o il 10% della capacità totale di utenza degli edifici non residenziali, tenendo conto dello spazio necessario anche per biciclette di dimensioni maggiori rispetto a quelle standard.

-Per quanto riguarda gli edifici residenziali di nuova costruzione con più di tre posti auto e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di tre posti auto, una previsione di installazione di almeno due posti bici per unità immobiliare residenziale.

Per “posto bici” si intende uno spazio designato per il parcheggio di almeno una bicicletta.

Gli Stati membri, che dovranno recepire la Direttiva nelle normative nazionali, dovranno assicurare la disponibilità di assistenza tecnica per i proprietari di immobili ed i locatari che intendono installare punti di ricarica e posti bici.

Non resta che attendere l’approvazione definitiva della Direttiva e, soprattutto il suo recepimento nella normativa italiana che, attualmente, prevede parcheggi per biciclette nella Legge 366/98 e nel successivo DM 557/98 di attuazione, anche se non indica espressamente i posti bici all’interno degli edifici, pubblici o privati.

Va evidenziato che, con la Legge 11 gennaio 2018, n. 2 – Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica – si prevede, analogamente a precedenti e successive leggi regionali sulla stessa materia:

– all’art. 5, che il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, contenga:

(omissis)

  1. f)  gli  indirizzi relativi alla predisposizione delle reti ciclabili urbane ed extraurbane, delle aree di sosta delle biciclette, dei provvedimenti relativi alla sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, nonché gli interventi necessari a favorire l’uso della bicicletta nelle aree urbane; 
  2. g) la procedura di recepimento degli indirizzi di cui alla lettera f) negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nei regolamenti edilizi e negli interventi di costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici.

– all’art. 6 che il Biciplan definisca:

(omissis)

  1. n) eventuali azioni utili a estendere gli spazi destinati alla sosta delle biciclette prioritariamente in prossimità degli edifici scolastici e di quelli adibiti a pubbliche funzioni nonché in prossimità dei principali nodi di interscambio modale e a diffondere l’utilizzo di servizi   di condivisione delle biciclette (bike-sharing).

– all’art. 8 che:

  1. I comuni possono prevedere, in prossimità di aeroporti, di stazioni ferroviarie, di autostazioni, di stazioni metropolitane e di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, ove presenti, la realizzazione di velostazioni, ossia di  centri per il deposito custodito di biciclette, l’assistenza tecnica e l’eventuale servizio di noleggio.

(omissis)

  1. I comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche.
  2. In sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscono i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale. 

Quindi la legge nazionale sulla mobilità ciclistica prevede già che, nei Regolamenti edilizi, sia prevista la realizzazione di spazi comuni ed attrezzati per il deposito di biciclette, in tutte le tipologie di edifici, residenziali o produttivi, ma demanda ai Comuni l’individuazione dei parametri di dotazione del numero di stalli. 

La Direttiva europea, ora, fornisce un parametro preciso. Vedremo quali saranno gli effetti.