ANCI di cosa ti lamenti? Multe usate per far cassa. Cancellate mobilità ciclistica e zone 30!
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di Angelo Velatta

 

Sorprendente il recente articolo “I Comuni non utilizzano le multe per fare cassa”, pubblicato sul Sole 24 ore del 21/03/2016, nel quale il Segretario Generale dell’Anci, Veronica Nicotra, si lamenta di una deriva in materia. Vorremmo ricordarle che l’ANCI stessa non è stata estranea. Dopo il 1998 Fiab ha assistito allo svuotamento progressivo di quel comma 4 dell’art. 208 C.della S., che aveva alimentato tante speranze, perchè assicurava finanziamenti stabili a piani, interventi di moderazione e di “città 30”.

Sulla questione interviene l’avvocato Angelo Velatta, legale di FIAB in diverse occasioni.

 

L’articolo di stampa che mi è stato segnalato obbliga ad alcune riflessioni in ordine alle questioni delle quali il Segretario Generale di ANCI si lamenta.

 

La legge 366 del 1998 (“norme di finanziamento della mobilità ciclistica”)  sostituiva (all’art. 10 comma 3) l’art. 208, comma 4, del Codice riservando al finanziamento della mobilità ciclistica il 20 per cento dei proventi delle sanzioni applicate da Comuni e Province in materia di circolazione.

Durò poco perché la finanziaria 1999 approvata a dicembre abrogò (per evidente pressione dei Comuni che avevano interesse a finanziare con i proventi le spese correnti: le divise della polizia municipale, per intenderci) il tetto minimo del 20 per cento.

Le fortissime proteste (anche di Fiab) portarono a far approvare l’art. 18, comma 2, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, che assicurava il 10 per cento delle sanzioni ad interventi di sicurezza stradale e in particolare a quelli a favore degli “utenti deboli” (ed è la prima volta che tale categoria entra nel Codice della S.).

 

Tale riserva (che non è intaccata dagli interventi di mobilità ciclistica, finanziati dal residuo ben più consistente) viene ribadita dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388  che all’art. 53, comma 20, sostituisce il comma 4 dell’art. 208 del Codice: contemporaneamente, però, la disposizione (legittimando a posteriori la prassi dei Comuni – e Province – di utilizzare i proventi delle sanzione alla generali necessità di bilancio) riduce al 50 per cento la quota dei proventi da destinare a tutti gli interventi di sicurezza stradale previsti.

L’art. 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“finanziaria 2007”) consente di utilizzare la riserva del 50 per cento per assunzioni stagionali di vigili e vigilini.

L’art. 208, comma 4 e comma 4 bis, del Codice è stato completamente riscritto dall’art. 40, comma 1. lett. c), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (“Disposizioni in materia di Sicurezza stradale”): è tale disposizione che introduce le quote rigide (12,5 per cento del 50 per cento dei proventi) per segnaletica stradale e attività di controllo (compreso l’acquisto di mezzi) delle quali si duole il Segretario Generale dell’ANCI; la medesima disposizione (ma questo il Segretario non lo dice) stralcia la riserva del 10 per cento prevista per gli interventi a favore della utenza debole.

Il succedersi delle disposizioni di modifica dell’art. 208, comma 4, Codice della S., si può trovare in “Normattiva” (ricercando l’art. 208, e cliccando sul riquadro a fianco “aggiornamenti all’articolo”).

 

Concludo: il trend normativo successivo alla approvazione della legge 1988/366 (quasi vent’anni fa) è andato nel senso di neutralizzare decisamente e con ostinazione le modifiche all’art. 208 del Codice che alimentavano il circuito virtuoso “Sanzioni – Sicurezza”  (e condivisione – moderazione). In tutto questo parte rilevante l’ha avuta l’ANCI preoccupata di vedersi sottrarre risorse alla gestione indifferenziata di bilancio e a quelle “tradizionali” della sicurezza stradale (segnali, automezzi, personale, lezioni a scuola per difendersi dalle auto, ecc.).

Cosa vuole ancora?