Parlamento News: notiziario del 09.02.2014
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Notizie dal Parlamento

 

 

Camera. Proposta Fiab in mozione su infortuni in itinere

 

Valutare l’ipotesi di inserire l’uso della bicicletta coperto da assicurazione, anche nel caso di percorsi brevi o di possibile utilizzo del mezzo pubblico, all’interno dei casi previsti dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, «Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».  A chiedere questo impegno è la mozione che vede come primo firmatario Diego De Lorenzis del Movimento cinque stelle. Nel testo, presentato il 20 dicembre, si premette che da anni la Fiab chiede, in virtù del numero crescente di iscritti e in generale di persone che usano la bici per gli spostamenti quotidiani, l’adozione di un provvedimento che tuteli i cittadini che scelgono tale mezzo per recarsi sul posto di lavoro.

 

Di seguito il testo dell’atto:

 

 La Camera, premesso che: da anni FIAB (federazione italiana amici della bicicletta), chiede, in virtù del numero crescente di iscritti e in generale di persone che usano la bici per gli spostamenti quotidiani, l’adozione di un provvedimento che tuteli i cittadini che scelgono tale mezzo per recarsi sul posto di lavoro; secondo un sondaggio del 2013 condotto da Legambiente e Irp Marketing, l’uso della bici in Italia è aumentato di tre volte nei giorni feriali. Se nel 2001 solo il 2,9 per cento degli italiani utilizzava la bicicletta per muoversi in città, oggi il 9 per cento dei cittadini sceglie le due ruote per muoversi negli spazi urbani. In cifre questa percentuale corrisponde a circa 5 milioni di persone; sempre più persone in Italia scelgono la bicicletta come mezzo di trasporto anche per recarsi al lavoro, non solo per il vantaggio in termini di risparmio economico, ma anche in termini di tutela ambientale. L’utilizzo della bicicletta al posto delle autovetture, si traduce in un minor impatto ambientale, evitando di produrre emissioni di inquinanti e di particolato proveniente dagli scarichi dei veicoli a motore; l’utilizzo della bicicletta al posto delle autovetture, negli orari «di punta» favorisce un miglior flusso circolatorio del traffico urbano, di fatto, riducendo lo spazio stradale che normalmente viene occupato dall’autovettura, l’utilizzo della bicicletta impedisce la formazione di lunghe code e di ingorghi, limitando quindi le congestioni urbane dovute al traffico veicolare; l’articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n.38 recante «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144» prevede, all’articolo 12, «l’infortunio in itinere»; l’infortunio in itinere consiste nell’infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, oppure durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. Tuttavia l’articolo 12 non specifica se l’uso della bicicletta sia ricompreso tra i casi in oggetto,

impegna il Governo

a valutare l’ipotesi di inserire l’uso della bicicletta coperto da assicurazione, anche nel caso di percorsi brevi o di possibile utilizzo del mezzo pubblico, all’interno dei casi previsti dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, «Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali». 9/1865-A/193. De Lorenzis, Catalano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell’Orco, Paolo Nicolò Romano.

 

 

 

Camera. Preoccupazioni sul futuro del velodromo Baffi di Crema

 

La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia ha offerto la massima disponibilità a collaborare con regione Lombardia, comune di Crema e Coni Serviizi per la definizione di un progetto di valorizzazione del velodromo Pierino Baffi. Lo ha assicurato il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio, con la risposta scritta pubblicata il 21 dicembre fra gli atti della Camera. In una precedente interrogazione, Cinzia Maria Fontana del Pd chiedeva al governo di adottare iniziative per garantire l’utilizzo della struttura e, di conseguenza, la sua destinazione alla pratica sportiva del ciclismo su pista, attraverso la sottoscrizione pur temporanea di una nuova convenzione tra il comune di Crema e la Coni Servizi spa. 

 

Di seguito il testo dell’atto e la risposta del ministro:

 

CINZIA MARIA FONTANA. — Al Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere – premesso che: con atto notarile di compravendita in data 10 ottobre 2006 la Coni servizi spa alienava alla Società SAI Immobiliare Srl la proprietà del complesso sportivo denominato «Velodromo Pierino Baffi» sito in Crema (Cremona), di proprietà del C.O.N.I. dall’anno 1941; dagli anni ’50 sino al momento dell’alienazione nel 2006 l’immobile in questione era stato concesso in uso al comune di Crema da C.O.N.I. attraverso la stipula di una convenzione, che sanciva l’interesse pubblico della struttura destinata alla promozione e alla pratica dello sport, in particolare per l’attività di ciclismo su pista. Molti campioni della pista sono infatti cresciuti fin dalle categorie giovanili nel contesto delle attività federali svoltesi a Crema; con decreto 20 novembre 2007 il Ministero per i beni e le attività culturali, direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, dichiarava il Velodromo di Crema di interesse storico artistico ai sensi dell’articolo 10, comma 1, decreto legislativo n.42 del 2004, sottoponendolo quindi a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto; con sentenza n.20/2010 il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione II) respingeva i ricorsi proposti da Coni Servizi spa e da SAI Srl contro il Ministero per i beni e le attività culturali; con sentenza n.03894/2011 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respingeva gli appelli per la riforma della sentenza Tar Lombardia n.20/2010 presentati da Coni Servizi spa e da SAI Srl; il contratto di compravendita tra la Coni Servizi spa e la Società SAI Srl veniva quindi a cessare nel mese di maggio 2012 e il Velodromo Pierino Baffi di Crema ritornava quindi di proprietà del C.O.N.I.; è intenzione della Coni Servizi spa procedere comunque all’alienazione del Velodromo, su cui tuttavia permane il doppio vincolo: quello della Soprintendenza e quello urbanistico della destinazione d’uso a fini sportivi; l’amministrazione comunale di Crema ha proposto a Coni Servizi spa la sottoscrizione di una convenzione per la gestione dell’impianto anche temporanea, in attesa di una definizione della pratica; la città di Crema si trova del resto nella spiacevole situazione di assistere al degrado e all’incuria di un patrimonio sportivo rilevante per il territorio, in quanto non più concesso in uso ormai da un anno, mentre l’affidamento in gestione al comune ne permetterebbe l’utilizzo e la cura adeguata; all’ente C.O.N.I. permane la funzione di indirizzo, promozione, organizzazione e regolazione per l’attività promozionale dello sport in Italia?–: quali iniziative intenda il Governo adottare per garantire l’utilizzo della struttura e, di conseguenza, la sua destinazione alla pratica sportiva del ciclismo su pista, attraverso la sottoscrizione pur temporanea di una nuova convenzione tra il comune di Crema e la Coni Servizi spa, trattandosi di un bene che è sempre stato al servizio della città di Crema e di tutto il territorio limitrofo. (4-00789)

Risposta. — In relazione all’interrogazione in esame si rappresenta quanto segue. La Coni Servizi Spa, per effetto del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito in legge 8 agosto 2002, n.178, nell’anno 2002, è proprietario del Velodromo «Pierino Baffi» sito in Crema. Nell’ottobre 2006, a seguito di procedura pubblica di vendita, aliena il complesso sportivo della Società Anonima-immobiliare (Sai) srl. Nel novembre 2007 il Ministero dei beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, dichiara di interesse storico artistico l’impianto. Il provvedimento di apposizione del vincolo storico artistico è impugnato dalla Coni servizi Spa e dalla Sai srl dinanzi alla giurisdizione amministrativa, che lo ritiene legittimo. In conseguenza delle sentenze dei giudici amministrativi, la Coni servizi Spa e la Sai risolvono consensualmente la compravendita, e dal novembre 2012 la Coni servizi Spa rientra nel possesso del velodromo. Nel febbraio 2013, la Coni servizi Spa decide, in conformità ad una perizia tecnica che evidenzia l’inagibilità del complesso sportivo e quantifica in una spesa superiore ad 1.5 milioni di euro la revisione dei manufatti, di mantenere chiuso l’impianto per ragioni di sicurezza, non essendo possibile trovare i fondi necessari per il restauro. Il sindaco del comune di Crema, con nota del 16 aprile 2013, esprime alla Coni servizi Spa interesse ad approfondire gli aspetti tecnico-economici di un possibile acquisto dell’immobile, e a valutare anche l’ipotesi di affidamento in comodato d’uso dell’impianto allo stesso comune. La Coni servizi Spa, con lettera del 22 aprile 2013, risponde al comune di Crema e riconferma l’impossibilità di consentire l’utilizzazione dell’impianto nello stato attuale di inagibilità, la volontà di alienare il velodromo nel rispetto delle procedure previste per i beni di interesse culturale, ed invita il comune a far pervenire una proposta di acquisto da sottoporre al primo consiglio di amministrazione utile. Alla Coni servizi Spa non è ancora pervenuta altra comunicazione dal comune di Crema, in ogni caso la Spa conferma la disponibilità a trovare con l’amministrazione comunale qualunque soluzione che possa soddisfare esigenze ed interessi reciproci. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con nota n.0015177 del 5 settembre 2013, ha specificato che, in forza del decreto di interesse storico artistico, emanato dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia in data 20 novembre 2007, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il velodromo «Pierino Baffi» di Crema è sottoposto alle disposizioni di tutela previste dalla parte II del Codice, comprese quelle relative all’imprescindibile necessità di ottenere preventive autorizzazioni per eventuali alienazioni dello stesso. Sebbene il bene sia alienabile, l’operazione risulta, infatti, procedibile solo ai sensi dell’articolo 55 del Codice che recita: «L’autorizzazione è rilasciata su parere del Soprintendente, sentita la regione e per suo tramite gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il provvedimento in particolare: a. detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate; b. stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso; c. si pronuncia sulla congruità delle modalità ed i tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta».

Ancora, sempre all’articolo 55, comma 3-bis il predetto Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha rilevato che «l’autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d’uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico ed artistico del bene medesimo». Permangono, dunque, in capo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo tutte le facoltà di prescrizione circa le destinazioni d’uso compatibili, la valutazione e il controllo dell’eventuale processo di alienazione proposto, che non può essere autorizzato se non rispondente ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia di Beni Culturali, anche in ordine alla fruizione e valorizzazione del bene. È pacifico, quindi, come un’eventuale proposta di destinazione d’uso che snaturi i presupposti fondanti del provvedimento di tutela emanato (basato anche sulla stretta connessione tra la componente architettonica e strutturale e la funzione ciclistica) non sia recepibile. Con riferimento, invece, alle condizioni di conservazione e alla possibilità di fruizione del bene tutelato, in data 3 gennaio 2013 la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia ha ricordato alla proprietà tanto gli obblighi conservativi previsti all’articolo 30, comma 1 e le misure di protezione previste all’articolo 20, comma 1, del Codice, in capo alla stessa, quanto il dettato dell’articolo 112, comma 6, che specifica come: ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità. Contestualmente il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo chiedeva, ai sensi dell’articolo 105 del Codice, di conoscere le previsioni in essere per il rispetto del diritto di uso e godimento del bene in oggetto che il pubblico abbia acquisito. In data 13 febbraio 2013, con nota prot. n.11, indirizzata alla citata Direzione regionale, la società Coni servizi Spa riscontrava comunicando: «questa Società ritiene che il perseguimento del risultato della valorizzazione del bene possa essere raggiunto solo attraverso l’alienazione dello stesso ad un soggetto, pubblico o privato, nel rispetto della sua destinazione d’uso e del vincolo di interesse storico artistico su di esso gravante, considerato che il bene medesimo non riveste carattere di strumentalità e che la dismissione rientra negli specifici obiettivi posti alla Coni servizi Spa dall’azionista (Ministero dell’economia e delle finanze)». Per quanto sopra esposto, il Ministero dei beni e le attività culturali e il turismo ritiene che anche una eventuale alienazione del bene non possa che essere orientata ad un recupero sia della funzionalità sportiva, sia della fruibilità dello stesso. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo precisa che all’attività di valorizzazione concorrono sia lo Stato che la regione e gli altri enti pubblici territoriali di riferimento, i quali, ai sensi dell’articolo 7 del Codice, risultano avere anch’essi titolo a gestire la problematica. La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia ha offerto la massima disponibilità a collaborare con regione Lombardia, comune di Crema e proprietà per la definizione di un progetto di valorizzazione del velodromo, nel rispetto del provvedimento di tutela del 20 novembre 2007. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie: Graziano Delrio.

 

Camera. Proposte per il progetto Vento e dorsali cicloturistiche 

 

Prevedere lo sviluppo di dorsali cicloturistiche sul territorio nazionale in conformità a quanto previsto dal piano della Commissione europea EuroVelo in riferimento alla rotta 5 — Via Romea Francigena (Londra-Roma e Brindisi 3.900 chilometri) e all’itinerario 7 — Sun Percorso (Capo Nord-Malta 7409 chilometri). Questo uno degli impegni contenuti nella risoluzione presentata il 19 dicembre da Mara Mucci del Movimento cinque stelle. Nell’atto si punta inoltre ad impegnare il governo a definire azioni e tempi di realizzazione del progetto VENTO, quale volano per un turismo e una mobilità sostenibili tale da innescare un processo virtuoso che abbia come prevedibile conseguenza benefici economici per le comunità locali grazie ad una maggiore spesa da parte dei cicloturisti che attraversano il territorio lentamente e senza proprie risorse.

 

 Di seguito il testo dell’atto:

 

Risoluzioni in Commissione:

La X Commissione,premesso che: in data 10 dicembre 2013, il Ministro Trigilia ha presentato la bozza di accordo di partenariato sulla programmazione del nuovo ciclo dei fondi europei 2014-2020; la distribuzione dei fondi dell’Unione europea, pari a 32.268 milioni di euro, decisa dal Governo prevede l’assegnazione di 7.695 milioni di euro alle regioni dell’obiettivo competitività; 1.102 euro per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna); 22.334 milioni di euro per le regioni convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, più la Basilicata); inoltre, il Governo ha stanziato 24 miliardi di euro di cofinanziamento nazionale nell’ambito della legge di stabilità insieme a 54 miliardi di euro per il Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex Fondo aree sottoutilizzate) per un totale di 109 miliardi di euro per le politiche di coesione del settennato 2014-2020; al fine di garantire la realizzazione dei progetti di lunga durata, il Fondo per lo sviluppo e la coesione è stato destinato al finanziamento di grandi opere infrastrutturali, con particolare attenzione al settore dei trasporti e all’ambiente; i fondi strutturali, invece saranno dedicati al sostegno delle imprese e delle persone, alle aree territoriali, alla realizzazione di piccole opere infrastrutturali; nell’ambito delle 11 aree di intervento individuate dalla strategia europea, l’Italia ha deciso di concentrarsi su un numero limitato di obiettivi, in particolare su ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e competitività delle piccole e medie imprese, che otterranno il 37 per cento dei fondi, rispetto al 10 per cento della precedente programmazione e sulla promozione dell’occupazione, che passa dal 4,1 per cento delle risorse, nel periodo 2007-2013, al 14 per cento; le altre priorità riguarderanno la valorizzazione dei beni ambientali e culturali, l’inclusione sociale e il contrasto alla povertà, la formazione, i programmi urbani, con particolare attenzione ai temi della mobilità sostenibile, dell’efficienza energetica e dell’economia digitale, le aree interne; per favorire la ripresa nel Sud, il Governo supporterà azioni che si concentreranno su temi e filiere produttive comuni, quali manifatturiero, agroalimentare e turismo, e la realizzazione di infrastrutture leggere,

impegna il Governo:

a prevedere lo sviluppo di dorsali cicloturistiche sul territorio nazionale in conformità a quanto previsto dal piano della Commissione europea EuroVelo in riferimento alla rotta 5 — Via Romea Francigena (Londra-Roma e Brindisi 3.900 chilometri) e all’itinerario 7 — Sun Percorso (Capo Nord-Malta 7409 chilometri); a definire azioni e tempi di realizzazione del progetto VENTO, quale volano per un turismo e una mobilità sostenibili tale da innescare un processo virtuoso che abbia come prevedibile conseguenza benefici economici per le comunità locali grazie ad una maggiore spesa da parte dei cicloturisti che attraversano il territorio lentamente e senza proprie risorse, attingendo altresì ai commerci, ai ristoranti e agli alberghi dei piccoli centri, che sono quelli elettivamente scelti dal turista in bicicletta e l’induzione ad un maggiore utilizzo del trasporto pubblico con evidenti ripercussione di minore impatto ambientale nonché di realizzazione di cicloitinerari locali beneficamente influenzati dagli itinerari europei e risvolti occupazionali attesi pari a 2.000 posti di lavoro; ad attivare programmi di carattere nazionale per promuovere la conversione dei distretti industriali in APEA (area produttiva ecologicamente attrezzata), già prevista dal decreto-legge n.112 del 1998, che rappresenta uno strumento di valorizzazione ecologico-ambientale del territorio, ma al tempo stesso un fattore di crescita della competitività del sistema produttivo grazie ad una caratterizzazione fortemente innovativa dal punto di vista della sostenibilità ambientale, con particolare riguardo agli aspetti del risparmio energetico, della logistica e della tutela delle risorse ambientali; ad adottare programmi operativi nazionali che prevedano azioni che realizzino una politica industriale che, in conformità alle direttive e alle strategie europee in materia ambientale e di mobilità sostenibile, sostenga le imprese italiane per quanto riguarda la produzione, prototipazione, omologazione di veicoli elettrici, la conversione di veicoli da endotermici ad elettrici, nonché la ricerca e sviluppo nell’ambito dei veicoli a basse emissioni; ad avviare interventi nazionali che, attraverso la promozione turistica, tutelino e sostengano il patrimonio ambientale, culturale, storico, archeologico, enogastronomico e imprenditoriale. (7-00211) «Mucci, Vallascas, Crippa, Prodani, Da Villa, Fantinati».

 

Camera. Lavori strada bloccati, stop anche per la ciclabile

 

In provincia di Venezia, i lavori per la realizzazione della circonvallazione lungo la strada provinciale 14, che hanno interessato anche l’ammodernamento della ferrovia Adria-Mestre, intervento indispensabile per bypassare il passaggio a livello di Boion (frazione di Campolongo Maggiore), risultano essere bloccati, da ben due anni; la provincia di Venezia ha manifestato la non volontà di entrare in possesso dell’opera, come previsto dall’accordo e il comune si trova, quindi, nella paradossale situazione di avere una infrastruttura quasi completa ma al momento inutilizzabile, nella sua funzione di circonvallazione, proprio perché mancano gli ultimi 500 metri e la realizzazione della correlata pista ciclabile. A denunciarlo l’interrogazione di Andrea Martella e Michele Mognato del Pd presentata il 18 dicembre.

 

Di seguito il testo dell’atto:

 

MARTELLA e MOGNATO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che: in provincia di Venezia, i lavori per la realizzazione della circonvallazione lungo la strada provinciale 14, che hanno interessato anche l’ammodernamento della ferrovia Adria-Mestre, intervento indispensabile per bypassare il passaggio a livello di Boion (frazione di Campolongo Maggiore), risultano essere bloccati, da ben due anni; gli interventi citati sono stati avviati nel 2006, a seguito di un accordo siglato tra regione Veneto, provincia di Venezia, sistemi territoriali spa (stazione appaltante dell’opera) e comune di Campolongo; l’opera in questione fino ad oggi è costata circa 8 milioni di euro di cui 4 stanziati dalla provincia di Venezia; da quasi due anni i lavori sono fermi con l’impresa esecutrice che con il completamento delle attività assegnatele è andata via; a questo stato di cose va aggiunto il dato che la provincia di Venezia ha manifestato la non volontà di entrare in possesso dell’opera, come previsto dall’accordo e il comune si trova, quindi, nella paradossale situazione di avere una infrastruttura quasi completa ma al momento inutilizzabile, nella sua funzione di circonvallazione, proprio perché mancano gli ultimi 500 metri e la realizzazione della correlata pista ciclabile; durante questi due anni molti si sono svolte diverse conferenze di servizio e diversi altri incontri tecnico-politici, su proposta del comune di Campolongo Maggiore, senza però addivenire allo sblocco definitivo dell’opera; per il completamento dell’infrastruttura occorrono, secondo le stime dei tecnici, circa 700 mila euro; risorse che sono di fatto disponibili presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che in base ad una tempistica resa nota nel marzo 2013 doveva vedere, entro la scorsa estate, la firma di un accordo di programma integrativo, tra Ministero e regione Veneto, per quanto riguarda le risorse mancanti, con il conseguente avvio delle procedure per la gara di completamento della circonvallazione, che si sarebbe dovuto avere entro la fine di quest’anno; l’accordo di programma integrativo risulta essere pronto presso il Ministero ma non ancora trasmesso alla regione Veneto per l’approvazione e la successiva sottoscrizione; mancando questa cornice è, pertanto, impossibile avviare la gara per l’affidamento dei lavori e l’impiego dei 700 mila euro per il completamento della circonvallazione?–: se il Ministero sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali sono i problemi che ostacolano la sottoscrizione dell’accordo di programma integrativo tra Ministero delle infrastrutture e regione Veneto, e quali iniziative intenda pertanto attivare, al più presto, per lo sblocco delle risorse al fine di consentire il completamento della circonvallazione lungo la strada provinciale 14 nei pressi della frazione di Boion di Campolongo Maggiore. (5-01739)

 

Senato. Multe per le imprese ferroviarie che non consentono trasporto bici

In caso di inosservanza dell’obbligo previsto dall’articolo 5 del regolamento relativo alla possibilità di trasporto di biciclette a bordo del treno, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a mille euro. Lo si apprende dalla discussione svolta il 29 gennaio in commissione Lavori pubblici sullo schema di decreto legislativo finalizzato a introdurre nell’ordinamento italiano la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1371/2007, che fissa una serie di obblighi a carico soprattutto delle imprese e del gestore delle infrastrutture ferroviarie, a tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria 2010 (legge 15 dicembre 2011, n. 217). L’articolo 5 del citato regolamento prevede testualmente: “Le imprese ferroviarie consentono ai passeggeri di portare sul treno, se del caso dietro pagamento, le biciclette se sono facili da maneggiare, se ciò non pregiudica il servizio ferroviario specifico e se il materiale rotabile lo consente”.

 

 

Senato. Piste ciclabili non funzionali?

 

Il 23 agosto 2012 sono stati ultimati i lavori per la realizzazione di una rete urbana di piste ciclabili a Bagheria (Palermo), iniziati in data 10 aprile 2012 e per i quali sono state destinate somme pari a 470.000 euro, provenienti dal fondi PO FESR Sicilia 2007-2013 e finanziate dall’assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. Con un’interrogazione dell’11 dicembre, primo firmatario Francesco Campanella del Movimento cinque stelle, si chiede al governo di verificare le eventuali irregolarità ed incongruenze relative alla realizzazione dell’opera, al fine di scongiurare il grave danno erariale che ne deriverebbe visto che, a giudizio degli interroganti, l’opera non corrisponde ai criteri di funzionalità ed effettiva utilità per la popolazione.

 

Di seguito il testo dell’atto:

 

CAMPANELLA, BOCCHINO, CAPPELLETTI, DONNO, SERRA, GIARRUSSO, PEPE, SCIBONA, FUCKSIA, BIGNAMI, MORRA, COTTI -Ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti – Premesso che:

in data 23 agosto 2012 sono stati ultimati i lavori per la realizzazione di una rete urbana di piste ciclabili a Bagheria (Palermo), iniziati in data 10 aprile 2012 e per i quali sono state destinate somme pari a 470.000 euro, provenienti dalla Linea di Intervento 6.1.3.4 – fondi PO FESR Sicilia 2007-2013 e finanziate dall’assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità con DRS n. 2062/ser.3 dell’11 agosto 2011;

in data 28 giugno 2012, sulla scorta di alcune segnalazioni da parte della cittadinanza locale e della circoscrizione di Aspra (frazione di Bagheria), dovute ad incongruenze di natura tecnica, il responsabile unico del procedimento ed il direttore dei lavori hanno provveduto alla modifica del progetto originario tramite apposita perizia di variante suppletiva, giusta determina III Settore n. 237;

a seguito di ulteriori verifiche tecniche è risultato evidente che in fase di realizzazione dell’opera non si sarebbe tenuto conto delle caratteristiche geometriche e plano-altimetriche delle piste ciclabili desumibili dalle norme del Consiglio nazionale delle ricerche relative alle costruzioni stradali, e dalla legge n. 208 del 1991, recante “Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane”;

considerato che:

l’art. 9 del nuovo regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010), il combinato disposto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici e del regolamento recante il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, riassumono alcune delle funzioni attribuite al responsabile unico del procedimento;

l’opera, così come realizzata, a parere degli interroganti non favorisce il turismo ciclistico nel territorio e non potenzia né migliora la qualità urbana della città, contrariamente a quanto dichiarato nella relazione istruttoria di approvazione del progetto (art. 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modificazioni) datata 30 aprile 2010;

considerato inoltre che ad oggi non è stato ancora effettuato il collaudo dell’opera da parte del responsabile unico del procedimento,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere, per quanto di loro competenza ed in raccordo con le amministrazioni interessate, per verificare le eventuali irregolarità ed incongruenze relative alla realizzazione dell’opera, al fine di scongiurare il grave danno erariale che ne deriverebbe visto che, a giudizio degli interroganti, l’opera non corrisponde ai criteri di funzionalità ed effettiva utilità per la popolazione.

(4-01351)