Parlamento News: notiziario del 16.07.2013
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 Notizie dal Parlamento

Camera. Proventi contravvenzioni per sicurezza stradale, manca decreto attuativo

la legge n. 120 del 2010 ha previsto che, dei proventi delle contravvenzioni per violazioni del codice della strada spettanti agli enti locali, una quota pari al  25 per cento sia destinata alla sicurezza stradale e per attività per la tutela degli utenti deboli,  formazione in materia di educazione stradale ed interventi a favore della mobilità ciclistica. Manca però il decreto attuativo del ministero dei Trasporti per approvare il modello di relazione e definire le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi agli enti ai quali sono attribuiti. Per questi motivi Deborah Bergamini del Pdl, venerdì 12 luglio, in un’interrogazione inviata al ministro dei Trasporti Maurizio Lupi chiede di sapere quali siano gli ostacoli alla mancata emanazione del decreto attuativo.

Di seguito il testo dell’atto:

  BERGAMINI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   l’articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge n. 120 del 2010, prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice siano devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell’ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione ovvero alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni;
   i proventi delle contravvenzioni, secondo quanto sancito dal citato 208, dovrebbero essere reimpiegati secondo percentuali prestabilite, in attività legate alla sicurezza stradale;
   in particolare la legge n. 120 ha previsto che, dei proventi spettanti agli enti locali, una quota pari al 12,5 per cento sia destinata a interventi sulla segnaletica delle strade di proprietà dell’ente, una quota pari al 12,5 per cento sia destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni e una restante quota pari al 25 per cento ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, quali manutenzione delle strade, interventi sulle barriere, sistemazione del manto stradale, tutela degli utenti deboli, formazione in materia di educazione stradale, interventi a favore della mobilità ciclistica;
   l’articolo 25 della legge n. 120 del 2010 è intervenuta anche sulla ripartizione dei proventi derivanti da violazioni dei limiti di velocità, di cui all’articolo 142 del codice della strada, prevedendo che siano attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento, con esclusione delle strade in concessione e all’ente da cui dipende l’organo accertatore;
   la legge ha stabilito altresì che gli enti interessati, diversi dallo Stato, debbano utilizzare la quota dei proventi ad essi spettanti nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti;
   si prevede che le somme derivanti dalle quote dei suddetti proventi siano destinate: alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti; al potenziamento delle attività di controllo in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale;
   la disposizione prevede che ciascun ente trasmetta in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza, sia riferiti all’articolo 208 che all’articolo 142, nonché gli interventi realizzati con dette risorse, specificando gli oneri sostenuti per ciascun intervento;
   la percentuale dei proventi spettanti ai sensi dell’articolo 142 è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la suddetta relazione, o che utilizzi i proventi in modo difforme da quanto previsto dall’articolo 208 e dell’articolo 142, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze;
   la citata legge n. 120 del 2010, all’articolo 25, comma 2, prevede l’emanazione di un decreto attuativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per approvare il modello di relazione e definire le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi agli enti ai quali sono attribuiti;
   il successivo decreto-legge n. 16 del 2012, che ha recato disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, ha differito l’emanazione del decreto attuativo citato a 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, disponendo, in caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, che trovino in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all’articolo 142 del codice della strada;
   malgrado lo stringente apparato normativo, l’utilizzo dei proventi delle sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada appare del tutto difforme dal dettato della legge;
   come emerge da uno studio effettuato dalla Fondazione Luigi Guccione, i metodi di rendicontazione degli enti locali risultano molto diversi tra loro, non sempre è chiaro l’utilizzo di tali risorse e in alcuni casi le spese non vengono rendicontate analiticamente, ma indicate solo con una cifra totale;
   l’analisi relativa all’utilizzo delle somme evidenzia impieghi assai lontani percentualmente da quanto previsto dalle disposizioni legislative, mettendo in evidenzia l’inefficacia degli strumenti di controllo previsti –:
   quali siano i motivi della mancata emanazione del decreto attuativo di cui all’articolo 25, comma 2, della legge n. 120 del 2010 e quali iniziative il Governo ritenga di dover adottare al fine di pervenire ad un modello unico di rendicontazione delle risorse provenienti dalle sanzioni per violazioni del codice che consenta di premiare gli enti virtuosi e sanzionare quelli che risultano inadempienti rispetto agli obblighi previsti dalla legge.
(5-00603)

Camera. Bici-risciò per liberare i centri storici dal traffico

Riconoscere una utilità pubblica ai trasporti di persone e cose effettuati con velocipedi e risolvere attraverso iniziative normative specifiche lo svolgimento di servizi di piazza (taxi risciò) a zero emissioni di CO2 con velocipedi limitatamente ai centri storici, alle aree pedonali, alle zone a traffico limitato, ai parchi e alle piste ciclabili.  A farsi portatore di queste proposte in Parlamento è Ivan Catalano del Movimento 5 stelle. Nell’interrogazione di venerdì 12 luglio rivolta al ministro dei Trasporti Maurizio Lupi, il deputato chiede di promuovere servizi innovativi ed ecologici di trasporto di persone e cose con velocipedi (risciò a pedali o bici-risciò o cargo-risciò) nelle città italiane interessate a sviluppare tali attività nei propri centri storici, anche per favorire l’occupazione.

Di seguito il testo dell’atto:

CATALANO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   la recente legge n. 120 del 2010, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, all’articolo 9, mediante l’integrale sostituzione del comma 2 dell’articolo 85 del codice della strada, ha inteso ulteriormente ampliare, rispetto al passato, la tipologia di veicoli che possono essere destinati ad effettuare il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone; in data 13 agosto 2011 è entrata in vigore una modifica al codice della strada che prevede fra i veicoli che possono essere adibiti al servizio di noleggio con conducente sia contemplato anche il «triciclo»;
   la classificazione dei veicoli ai fini del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) riportata all’articolo 47 del suddetto codice della strada non contiene la parola «triciclo» e per questo motivo ci si deve domandare se per «tricicli» siano da intendere solo quei veicoli a tre ruote muniti di un motore, oppure qualsiasi veicolo a tre ruote con o senza motore;
   in forza del decreto ministeriale 5 aprile 1994, recante recepimento della direttiva 92/61/CEE del Consiglio del 30 giugno 1992, all’articolo 1, comma 2, si definiscono tricicli come «veicoli a tre ruote simmetriche muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h»; parimenti il decreto 31 gennaio 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002 (che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio) all’articolo 1, comma 2, lettera c), qualifica i tricicli come «veicoli a tre ruote simmetriche (categoria L5e) muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h»; anche il decreto ministeriale 30 settembre 2003 n. 40T, recante recepimento della direttiva 2000/56/CE, per triciclo intende quel «veicolo a tre ruote simmetriche munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h»;
   non si può tuttavia fare a meno di rilevare che, come si evince dalla rubrica dei singoli provvedimenti sopra elencati: la direttiva 92/61/CEE è relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote; la direttiva 2002/24/CE è relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, come confermato anche dal comma 1 dell’articolo 1 secondo il quale essa si applica a tutti i veicoli a motore a due o tre ruote, e quindi non ai veicoli a due o tre ruote in genere; la direttiva 2000/56/CE di modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, è relativa alla patente di guida (ovviamente per veicoli a motore); anche la direttiva 21 gennaio 2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel richiamare i decreti ministeriali 5 aprile 1994 e 30 settembre 2003, definisce il triciclo quel «veicolo a tre ruote simmetriche munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna e/o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h», ma risulta relativa alla guida dei tricicli e dei quadricicli da parte di conducenti con limitazioni funzionali agli arti. Ne deriva che le definizioni esaminate non concernono i tricicli, quanto tali, ma solo «i tricicli a motore»;
   il dizionario della lingua italiana Devoto-Oli definisce il lemma triciclo come quel velocipede a tre ruote, una anteriore e due posteriori, usato specialmente dai bambini, per la maggiore stabilità rispetto alla bicicletta; veicolo a tre ruote, mosso da una pedaliera o da un micromotore, impiegato per il trasporto di merci (Comp. di tri- e -ciclo). Inoltre, l’articolo 50 decreto legislativo n. 285 del 1992 qualifica «Velocipedi» quei veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo;
   allo stesso modo, la quarta edizione del Glossary for Transport Statistics dell’United Nations Economic Commission for Europe final version del 14 luglio 2009 denomina «cycle» quel veicolo che ha due o più ruote e di norma è azionato esclusivamente dall’energia muscolare di persone che si trovano su quel veicolo in particolare attraverso un sistema a pedali, leve o bracci (per esempio biciclette, tricicli, quadricicli e carrozze per invalidi);
   la ratio sottesa alla novella recata dalla legge n. 120 del 2010 intende adeguare la norma relativa al comma 2 dell’articolo 85 codice della strada alle nuove realtà cittadine in corrispondenza anche delle esperienze estere, dove il noleggio con conducente di motocicli e risciò a pedali risulta essere una modalità di spostamento molto valida;
   esiste a proposito una richiesta di chiarimento giacente presso i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti corredata da un dettagliato parere legale. Peraltro, sono già attive iniziative imprenditoriali con risciò a pedali in molte città italiane, quali Roma, Firenze, Milano, Torino, Genova, Bari, Salerno;
   risulta all’interrogante che molte città italiane hanno già tentato in vario modo di dare risposte amministrative alle imprese che si occupano di risciò, ad esempio, Roma (con un progetto sperimentale con i detenuti), Firenze (con vari progetti sperimentali di pubblico trattenimento), Torino (con un bando nei cimiteri comunali), Genova (con una autorizzazione a fare tourturistici), Bologna (con iniziative occasionali);
   vi sono inoltre il grande apprezzamento che i servizi con risciò riscuotono dal grande pubblico e l’interesse di molti cittadini a sviluppare nel centri storici servizi innovativi ed ecologici (a zero emissioni di CO2) di trasporto di persone come avviene in moltissime città europee ed americane –:
   se il Ministro non intenda chiarire con urgenza se con la parola «triciclo» riportata all’articolo 85 del codice della strada attualmente in vigore, si sia inteso consentire sia ai veicoli a motore dotati di carta di circolazione (tricicli a motore, motocarrozzette, e altri) sia ai velocipedi non dotati di carta di circolazione (tricicli a pedali, tricicli con pedalata assistita) la possibilità di svolgere il servizio di noleggio con conducente o se in alternativa con la parola «triciclo» si debbano intendere solo i veicoli a tre ruote a motore e conseguentemente debba essere aggiornato e corretto l’articolo 47 del codice della strada con la previsione e la spiegazione della nuova tipologia di veicoli denominata «triciclo»;
   se si intenda precisare se lo svolgimento di noleggio con conducente con tricicli (cioè veicoli a tre ruote) risulta essere una delle attività economiche «liberalizzate» dai recenti provvedimenti del Governo (decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari – e decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 – Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici);
   se non si intenda riconoscere una utilità pubblica ai trasporti di persone e cose effettuati con velocipedi e risolvere attraverso iniziative normative specifiche lo svolgimento di servizi di piazza (taxi risciò) a zero emissioni di CO2 per il trasporto di persone e cose con velocipedi limitatamente ai centri storici, alle aree pedonali, alle zone a traffico limitato, ai parchi e alle piste ciclabili al fine di ridurre le emissioni gassose e la produzione di polveri fini e per creare occupazione giovanile;
   se il Ministro interrogato non ritenga utile promuovere ed agevolare, per quanto di competenza, con il coinvolgimento dell’ANCI, servizi innovativi ed ecologici di trasporto di persone e cose con velocipedi (risciò a pedali o bici-risciò o cargo-risciò) nelle città italiane sopraelencate interessate a sviluppare tali attività nei propri centri storici. (5-00605)

 

Camera. Incidenti, si invoca il reato di omicidio stradale

Assumere iniziative per introdurre nel nostro ordinamento il reato di omicidio stradale a carico di chi provoca incidenti mortali e assicurare che chi si macchia di tale reato sia sottoposto a pena detentiva in carcere e non possa beneficiare di alcuno sconto o di pene alternative al carcere. Lo chiede il leghista Marco Rondini in un’interrogazione presentata lunedì 15 luglio alla luce del gravissimo incidente della sera di martedì 10 luglio 2013, quando a mezzanotte circa, la  sedicenne Beatrice, mentre attraversava in bici la strada provinciale Padana Superiore a Gorgonzola, è stata investita da un’auto pirata ad altissima velocità, che ha poi continuato nella sua folle corsa senza fermarsi per prestare soccorso.

Di seguito il testo dell’atto:

Interrogazione a risposta scritta:
   RONDINI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   la sera di martedì 10 luglio 2013, a mezzanotte circa, la sedicenne Beatrice Papetti, mentre attraversava la strada provinciale Padana Superiore a Gorgonzola, è stata investita da un’auto pirata ad altissima velocità, che ha poi continuato nella sua folle corsa senza fermarsi per prestare soccorso;
   il gravissimo incidente si è verificato a poche centinaia di metri dalla casa di Beatrice, dove la ragazza stava tornando in bicicletta, accompagnata dal cugino di Giovanni, dopo aver trascorso la serata in piazzetta con altri amici;
   proprio il cugino Giovanni, anche lui investito ma miracolosamente rimasto illeso, è riuscito a chiamare i soccorsi ma, purtroppo, il destino ha voluto che sulla prima ambulanza giunta sul posto ci fosse proprio il padre di Beatrice, quella notte di turno;
   la giovane ragazza è deceduta poco dopo l’arrivo in ambulanza all’ospedale di Melzo per le gravissime lesioni interne riportate;
   la tragica vicenda di Beatrice Papetti richiama alla memoria un altro drammatico fatto di cronaca, che riguarda sempre un ragazzo giovane, Andrea De Nando, il 15enne di Peschiera, anche egli travolto e ucciso da un’auto pirata il 29 gennaio 2011, mentre attraversava la strada a piedi all’uscita dall’oratorio;
   la madre del ragazzo, dopo aver saputo che l’investitore del figlio, già condannato in primo e secondo grado a tre anni e otto mesi, sarebbe intenzionato anche a ricorrere in Cassazione, ha espressamente protestato contro il decreto svuota-carceri proposto dal Ministro Anna Maria Cancellieri;
   è del tutto condivisibile il pensiero della madre di Andrea De Nando, ossia che solo la certezza della pena può fare da deterrente agli atteggiamenti irresponsabili di qualcuno e che il cosiddetto decreto svuota-carceri, così come altri provvedimenti similari, rappresenta l’ennesimo schiaffo morale alle vittime e alle loro famiglie che aspettano giustizia –:
   se il Ministro sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali interventi e iniziative intenda adottare; in particolare se abbia intenzione di assumere iniziative per introdurre nel nostro ordinamento il reato di omicidio stradale a carico di chi provoca incidenti mortali e assicurare che chi si macchia di tale reato sia sottoposto a pena detentiva in carcere e non possa beneficiare di alcuno sconto o di pene alternative al carcere. (4-01263)

 

Camera. A rischio percorso ciclopedonale lariano

In stato di abbandono i lavori per la realizzazione della passerella ciclopedonale sul Lago di Como. Lo afferma  Veronica Tentori del Pd in un’interrogazione presentata lunedì 15 luglio e indirizzata all’attenzione del ministro dei Trasporti Maurizio Lupi. Per la parlamentare si tratta di una infrastruttura di primaria importanza per lo sviluppo turistico del territorio rivierasco e per la fruizione delle sponde del lago. Un’opera quindi con una grande rilevanza di natura economica, ambientale e strutturale. Eppure, denuncia la Tentori, ad oggi risulta evidente lo stato di abbandono dei lavori, in quanto sono state  realizzate solamente le opere di separazione tra la pista ciclabile e le corsie della vecchia superstrada dalla località Pradello alla località Caviate di Lecco ed iniziate alcune palificazioni nel tratto verso Abbadia Lariana, anch’esse arrestatesi. Tanto che la parlamentare sollecita l’intervento del ministero nei confronti dell’Anas per chiedere conto delle cause dei ritardi dei lavori e della conseguente nuova tempistica dell’opera, considerato anche il rischio, in caso di mancata realizzazione, di vedere inutilizzate le risorse già stanziate per il completamento dei lavori.

Di seguito il testo dell’atto:

 TENTORI, GANDOLFI, DECARO, FRAGOMELI, GUERRA, BRAGA e MAURI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   la realizzazione della passerella ciclopedonale lungo la SS36 «del Lago di Como e dello Spluga», principale arteria di collegamento tra Lecco e la Valtellina, che collega il centro abitato di Abbadia Lariana (LC) e la località Pradello con prolungamento fino alla località Caviate nel comune di Lecco, è da ritenersi strategica per la viabilità del territorio lariano e la messa in sicurezza della stessa statale 36, considerata anche la pericolosa promiscuità di traffico e la assoluta mancanza di strade alternative in grado di congiungere tutto il versante del Lario orientale alla città capoluogo;
   tale infrastruttura si configura anche di primaria importanza per lo sviluppo turistico del territorio rivierasco e la fruizione delle sponde del lago, assumendo quindi una grande rilevanza di natura economica, ambientale e strutturale;
   con nota n. DLA/4si 16914 del 24 luglio 2003 la direzione generale di ANAS s.p.a. comunicava che «Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso parere positivo sul programma all’interno del quale è stato inserito l’intervento di realizzazione della pista ciclabile lungo la SS36 tra Lecco e Abbadia Lariana»;
   trascorsi alcuni anni per l’intero iter amministrativo e procedurale durante i quali il comune di Abbadia ha dovuto anche provvedere a sollecitare ANAS affinché l’opera potesse proseguire nei tempi previsti, nel mese di maggio del 2009 è stato pubblicato dall’ANAS sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara per l’appalto di esecuzione dei lavori di realizzazione della suddetta passerella ciclopedonale;
   l’intervento, previsto per un importo di euro 9.374.088 a base d’asta sulle opere, stato aggiudicato al «Consorzio stabile AEDARS S.C.A.R.L.» di Roma per un importo totale di euro 8.416.093,92, con lavori da espletarsi in 500 giorni;
   dopo il superamento di un contenzioso aperto dall’impresa avanti al tribunale di Milano, che tuttavia ha visto prevalere le buone ragioni della stazione appaltante, i lavori sono ripresi in data 19 aprile 2012 e iniziati il 4 giugno 2012 con previsione di conclusione per il 1o settembre 2013. Nel frattempo però essi hanno subito dapprima una lunga pausa e quando, il 4 marzo 2013, sembravano essere ripresi sono stati interrotti di nuovo causando un evidentissimo stimabile ritardo nella consegna dei lavori;
   alla data odierna risulta evidente lo stato di abbandono dei lavori. Sono state difatti realizzate solamente le opere di separazione tra la pista ciclabile e le corsie della vecchia superstrada dalla località Pradello alla località Caviate di Lecco ed iniziate alcune palificazioni nel tratto verso Abbadia Lariana, anch’esse arrestatesi –:
   se sia a conoscenza della questione e se non reputi urgente intervenire nei confronti di ANAS per chiedere conto delle cause dei ritardi dei lavori e della conseguente nuova tempistica dell’opera, considerato anche il rischio, in caso di mancata realizzazione, di vedere inutilizzate le risorse già stanziate per il completamento dei lavori. (5-00619)