Sostieni Fiab e la ciclabilità con un contributo
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Uno dei progetti che Fiab ha in corso? L’attività di migliaia di volontari nelle realtà locali o nella federazione? L’opera di lobbying per sensibilizzare enti locali, governo, parlamento ad interventi in favore della ciclabilità?

 

Tutto questo può avere più forza con un contributo in denaro da parte di aziende piccole e grandi, istituzioni o associazioni, cittadini iscritti a Fiab  e non.

 

Anche tu puoi dare una mano per ottenere città più vivibili, sottratte alla morsa del traffico e dell’inquinamento: usando la bici quotidianamente, per es. per andare al lavoro o a scuola, come socio Fiab nella tua città, e mettendo a disposizione qualche ora o giornata, o anche con un versamento di entità libera a favore di tutto ciò, che sarà anche fiscalmente detraibile.

 

Con un bonifico bancario, un vaglia o versamento in conto corrente postale, o anche tramite carta di credito o PayPal, vedi qui:

 

 

QUI I CONTI SU CUI EFFETTUARE LA DONAZIONE

 

 si prega sempre:

– di indicare chiaramente la causale del versamento
– di indicare a nome della persona fisica, associazione, ente o azienda viene effettuato il versamento

 

La FIAB è una ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), pertanto ogni donazione a suo favore è DETRAIBILE DALL’IMPOSTA ( PER LE PERSONE FISICHE ) O DEDUCIBILE DAL REDDITO D’IMPRESA ai sensi dell’art. 13 del D.L. 4.12.97 n. 460 ;
IN ALTERNATIVA OGNI DONAZIONE , A DETERMINATE CONDIZIONI, è DEDUCIBILE DAL REDDITO COMPLESSIVO ( SIA PER LE PERSONE FISICHE CHE PER I SOGGETTI IRES ) ai sensi dell’art. 14 della legge 80/2005.

Sgravi fiscali per le donazioni alle Onlus
Con la conversione in legge (L. 80/2005) dell’art. 14 del decreto 35/2005 “l’Italia si avvicina ai Paesi occidentali più evoluti, premiando chi offre il suo denaro alle Onlus attraverso una maggiore defiscalizzazione delle donazioni stesse” (così la senatrice Susanna Agnelli dalle colonne de Il Sole 24 Ore).
Il meccanismo è duplice: il donatore non paga più le imposte sulle somme donate, quindi ha maggiore disponibilità economica; le donazioni, d’altro canto, aumentano le risorse delle organizzazioni non profit, che avranno conseguentemente meno bisogno del sostegno pubblico.

Gli attori della donazione
Possono ottenere lo sconto fiscale le persone fisiche soggette all’Irpef e gli enti soggetti all’Ires.
Tra i possibili destinatari delle offerte vi sono le Onlus (acronimo che sta per Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale): la Fiab hanno per l’appunto questa forma giuridica.

Limiti
La legge prevede un doppio limite: “le donazioni sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui”. Vale ovviamente il minore tra i due valori.

Modalità
L’offerta deducibile può essere in denaro o in natura.
La deducibilità della donazione di beni, per i privati, è una assoluta novità. Tra l’altro questo richiede che si attribuisca un valore ai beni donati e la Circolare stabilisce le modalità con cui effettuare la valutazione.
In caso di donazione in denaro, l’Agenzia delle Entrate prevede che, in analogia a quanto accade per la generalità delle erogazioni liberali a favore di Onlus, la transazione debba avvenire tramite banca, ufficio postale, carte di credito, di debito o prepagate, assegni bancari e circolari. In pratica viene esclusa la possibilità di effettuare una donazione in contanti.
Oltre ad una serie di adempimenti contabili obbligatori, l’associazione che riceve la donazione rilascia una ricevuta attestante la donazione e con l’indicazione degli estremi della norma di riferimento per agevolare il donante in occasione della dichiarazione dei redditi.

Vecchie e nuove regole a confronto
Per le donazioni effettuate a partire dal 17 marzo 2005, data di entrata in vigore della cd. Legge “+Dai – Versi”, è quindi possibile beneficiare di questa nuova agevolazione fiscale.
Va precisato che la nuova previsione del “più dai meno versi” non sostituisce le precedenti agevolazioni già esistenti per le liberalità a favore delle Onlus, ma si affianca ad esse, senza però che vi sia la possibilità di cumulare i due benefici.
Dunque, alla medesima fattispecie di donazione, sono applicabili differenti norme di agevolazione.
Quella prevista dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (derivante dall’art. 13 del dl. n. 460/97 ) consiste in una detrazione di imposta del 19% dell’importo versato, sino ad un massimo di 2.065,83 euro (i vecchi 4 milioni di lire) per le persone fisiche [vedi aggiornamento 2013]; mentre le imprese (imprenditori individuali, snc, spa, srl ecc.) possono dedurre dal reddito d’impresa un importo non superiore a 2.65,83 o il 2 per cento del reddito dichiarato. La norma invece relativa al DL n. 35 del 2005 prevede invece, come detto, sempre una deduzione sull’imponibile.

Deduzione o detrazione?
La scelta del tipo di agevolazione da applicare in sede di dichiarazione dei redditi (detrazione, con conseguente riduzione dell’imposta da pagare, ovvero deduzione, con effetto di abbattimento dell’imponibile su cui l’imposta viene calcolata) spetta al contribuente: il confronto e la valutazione di convenienza sull’agevolazione da applicare va infatti necessariamente svolto non in astratto, ma tenendo conto della situazione individuale.
Ora c’è un modo in più per sostenere le nostre attività e per darci maggiore libertà: quello di decidere una donazione a favore della nostra associazione. La Fiab ha bisogno dell’aiuto di tutti e in questo caso anche il Fisco ci dà una mano: ricordiamocene.

[aggiornamento 2013] La novità per il 2013 è quella citata qui in rosso:

Al sostenitore persona fisica spetta, a partire dai redditi 2013, una delle seguenti agevolazioni:

  • Deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro annui,dell’erogazione liberale, ai sensi dell’art. 14, comma 1 1 del D.L. 35/2005;
  • Detraibilità dall’IRPEF, ai sensi del D. lgs n. 460/1997, come modificato dalla L. 96/2012, per l’anno 2013, del 24% dell’erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065,83 euro) mentre, per l’anno 2014, la detrazione dall’IRPEF del 26% dell’erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065,83 euro). Tali detrazioni sono consentite a condizione che il versamento dell’erogazione avvenga tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs n. 241/1997 e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli che siano stabilite con decreto del Ministero delle Finanze da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 3 della L. n. 400/1998.