Da alcuni giorni si è tornati a parlare di una Proposta di Legge che riguarda il mondo delle due ruote. Il 30 giugno 2025 l’Onorevole Roberto Pella ha presentato alla Camera dei Deputati la Proposta di Legge numero 2489, intitolata “Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di identificazione e circolazione dei velocipedi e di sicurezza dei ciclisti”.
Come ha ricordato il Centro Studi FIAB, Pella è anche vice presidente dell’ANCI e presidente della Lega Ciclismo Professionistico, organismo che ha il compito di gestire il movimento del ciclismo professionistico italiano su delega della Federazione Ciclistica Italiana.
Secondo il Centro Studi FIAB, la Proposta di Legge Pella “introduce alcune modifiche positive. Sembra tuttavia essere stata pensata più per il ciclismo sportivo che per l’uso della bici negli spostamenti di tutti i giorni”.
Proposta di Legge Pella su identificazione, sicurezza e circolazione dei ciclisti
Il Centro Studi FIAB “Riccardo Gallimbeni”, che riunisce professionisti iscritti a FIAB, esperti nei vari settori in cui la bicicletta può offrire soluzioni al vivere quotidiano (mobilità e trasporti, territorio e ambiente, attività fisica e salute), ha realizzato un scheda che approfondisce la proposta punto per punto, scaricabile in PDF a questo link. In questo articolo abbiamo messo in evidenza i punti salienti con i commenti da parte dei nostri esperti, entrando nel merito della Proposta di Legge.
Art. 1 – Scorta tecnica per gli atleti in allenamento: non riguarda gli usi della bicicletta di cui ci occupiamo come FIAB.
Art. 2 – Numero di identificazione per le biciclette: introduce un sistema che può essere utile contro i furti, ma non deve essere un disincentivo all’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano (costi e burocrazia).
Art. 3 – Marcia affiancata: rende possibile per i ciclisti pedalare affiancati per due, anche fuori città; una norma senz’altro positiva. Obbligo del casco per i ciclisti con scarpe vincolate ai pedali e per gli under 18: il primo punto riguarda in sostanza i ciclisti sportivi, che già oggi in larghissima maggioranza indossano il casco (nelle competizioni è da tempo obbligatorio); il secondo punto riprende le norme di alcuni Paesi europei, che però hanno limiti di età diversi. Sottolineiamo nuovamente che nei Paesi dove la bicicletta è più usata per gli spostamenti quotidiani (es. Olanda e Danimarca) il casco non è obbligatorio nemmeno per i minori. Luce rossa posteriore sempre accesa: la norma riprende una pratica abbastanza diffusa fra i ciclisti sportivi, utile soprattutto in ambito extraurbano, ma poco funzionale in ambito urbano. Sarebbe utile normare più precisamente le caratteristiche della luce, perché luci troppo potenti o con sequenze intermittenti particolari, possono essere un pericolo per la circolazione.
Art. 4 – La bicicletta nelle prove per le patenti di guida: è una buona proposta, che può essere rafforzata integrando una prova pratica. In generale, la PdL introduce alcune modifiche positive. Sembra tuttavia essere stata pensata più per il ciclismo sportivo che per l’uso della bici negli spostamenti di tutti i giorni. La sicurezza di chi si muove in bici deve essere un tema condiviso e trasversale alle “categorie” di persone che usano la bici. La proposta, per la sua impostazione, fa riferimento ai ciclisti sportivi, ma introduce norme che si applicano a tutte le bici (es. targatura, luci accese a tutte le ore). Sarebbe auspicabile una maggiore organicità e visione complessiva sul tema della mobilità ciclistica e sulla sicurezza stradale in generale.
