Codice della strada: le modifiche in Gazzetta Ufficiale. Poche novità per la mobilità ciclistica

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Con la Legge 9 novembre 2021, n. 156  di conversione del decreto legge “infrastrutture”, approvata giovedì 4 novembre in Senato (190 voti favorevoli, 34 contrari e nessun astenuto) e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2021, n. 267, sono stati modificati ben 40 articoli del Codice della strada. Tra questi, a parte quelli che disciplinano ancor di più la circolazione dei monopattini, non sembra ci sia particolare attenzione per le biciclette, o meglio, i “velocipedi”, arcaico nome con il quale il nostro codice ancora definisce le due ruote a pedali.


In via generale è apprezzabile che l’articolo 1, il comma 1, del Codice della Strada, che prima recitava «La circolazione dei pedoni, dei veicoli e de gli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell’ambiente e del risparmio energetico», sia stato sostituito dal seguente: «La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonchè la tutela dell’ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato», ponendo attenzione sulle persone e sull’ambiente, come finalità primaria anche delle norme del codice. 

Per quanto riguarda le biciclette, unico elemento di rilievo è costituito dall’art. 86 “Servizio di piazza con autovetture con conducente otaxi” che ora diventa “Servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi” dando la possibilità di effettuare servizio taxi anche con motocicli e velocipedi.


Viene anche sanata una incongruenza che riguarda l’art. Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi che, al comma 2, originariamente prevedeva che i dispositivi per le segnalazioni visive (luci bianche o gialle anteriori, luci rosse e catadiottri rossi posteriori; catadiottri gialli su pedali e laterali) dovessero essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, comma 1, che però era stato precedentemente modificato perdendo i riferimenti agli orari di funzionamento delle luci. La nuova formulazione del comma 2 prevede ora che i dispositivi di segnalazione visivi debbano essere funzionanti da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle 
gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia sia nei centri abitati che fuori dai centri abitati, tornando all’originaria formulazione del Codice. Quindi uci e catadriotti sempre presenti sul mezzo e dispositivi di illuminazione accesi negli orari indicati. 

Per il resto, unica novità interessante contenuta nella legge, è la modifica dell’articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dove si prevede che il fondo di cofinanziamento di interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica (Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane), istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato a finanziare il 50 per cento del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane posti in essere da comuni ed unioni di comuni, possa finanziare anche  il 50 per cento del costo complessivo degli interventi relativi a: 
a) messa in sicurezza della mobilita’ ciclistica urbana, comprese l’istituzione di zone a velocita’ limitata, inferiore o uguale a 30 km/h, e l’installazione della relativa segnaletica; 
b) realizzazione di stalli o aree di sosta per i velocipedi; 
c) realizzazione della casa avanzata e delle corsie ciclabili di cui all’articolo 3, comma 1, numeri 7-bis), 12-bis) e 12-ter), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;ampliando così le tipologie degli interventi cofinanziabili ricomprendendovi i parcheggi per le biciclette, opera da sempre sottovalutata dalle amministrazioni.


Poco o niente, quindi, per la mobilità ciclistica a fronte di diverse criticità che l’attuale Codice della Strada, anche con le ultime modifiche, non affronta nonostante sia ormai indispensabile trasformare lo strumento normativo in un testo dedicato a far convivere, con uguale dignità, le diverse forme di mobilità, partendo da quella pedonale e ciclistica, abbandonando l’ormai anacronistica impostazione autocentrica.