STATUTO FIAB 

Con modifiche approvate durante l’assemblea straordinaria FIAB del 30 dicembre 2022

 

TITOLO I – DENOMINAZIONE E SEDE

 

Articolo 1

Denominazione

A norma del D. Lgs. n. 117/2017 è costituito un Ente denominato “FIAB – FEDERAZIONE ITALIANA AMBIENTE E BICICLETTA – ETS”- nel seguito FIAB o “ente”. La vecchia denominazione Federazione Italia Amici della Bicicletta rimane parte integrante dell’atto costitutivo e quindi resta di proprietà della FIAB. L’ente perderà la dicitura Onlus e assumerà nella denominazione l’acronimo “ETS” successivamente e per effetto dell’iscrizione al RUNTS nella sezione ”Altri Enti del Terzo Settore”.

 

Articolo 2

Sede Legale

La FIAB ha sede legale in Milano, via Borsieri, 4/E.

Il cambio della sede legale non comporta modifica statutaria, purché nello stesso Comune.

 

TITOLO II – FINALITA’ DELLA FIAB

 

Articolo 3

Principi ispiratori, finalità e inquadramento giuridico

La FIAB non ha fini di lucro e si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza.

Opera per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale e la sua struttura è democratica, mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale e anche in favore dei propri associati,  dei loro soci o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati.

In coerenza con le finalità e gli obiettivi delineati la FIAB pertanto opererà nell’ambito delle attività generali di cui all’art. 5 del D Lgs. n.117/2017 di seguito elencate:

  1. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  2. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali;
  3. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs, n. 42/2004 e successive modificazioni;
  4. g) formazione universitaria e post-universitaria;
  5. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  6. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  7. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  8. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  9. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della L. 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della L. 24 dicembre 2007, n. 244;
  10. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Scopo primario della FIAB è lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente nell’ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, promuovendo l’uso della bicicletta, proponendo e concorrendo a realizzare provvedimenti per incentivare la mobilità ciclistica, per sviluppare la sicurezza stradale delle cosiddette “utenze fragili della strada” e tutelare i loro diritti.

La FIAB persegue gli obiettivi di:

  1. a) valorizzare e tutelare l’ambiente urbano, extraurbano e naturale, rendendolo più fruibile e vivibile, tutelando la salute e la sicurezza pubblica e migliorando la qualità della vita;
  2. b) ridurre la congestione del traffico urbano e quindi i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico;
  3. c) combattere il riscaldamento globale, diminuendo l’emissione di CO2 e favorendo il risparmio energetico.

 

Articolo 4

Attività

La FIAB, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 3, intende:

1) promuovere e sviluppare l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, salutare, economico ed ecologico;

2) proporre la realizzazione di strutture, infrastrutture, provvedimenti e politiche che facilitino e incentivino la diffusione e l’uso della bicicletta;

3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico, per la sicurezza stradale e per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità anche al fine di tutelare ciclisti e pedoni e, più in generale, tutti i soggetti “svantaggiati”, quali disabili, anziani e bambini, la cui incolumità o libertà di movimento può essere lesa o ostacolata dal traffico stradale, per cui intraprende ogni iniziativa politica, culturale e legale negli ambiti di cui sopra, inclusa la costituzione in giudizio come parte civile;

4) denunciare i danni ambientali e sociali causati dall’uso improprio e invasivo del mezzo privato a motore e individuare iniziative e proposte per favorire un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile, che favorisca le relazioni sociali, proponendo la riconversione degli spazi comuni a usi collettivi diversi dalla circolazione stradale e la promozione di stili di vita atti a favorire la salute individuale e collettiva;

5) promuovere l’intermodalità tra bicicletta e altri mezzi di trasporto collettivo, in particolare con iniziative per il miglioramento del trasporto ferroviario;

6) promuovere l’uso della bicicletta anche nel tempo libero quale forma di turismo eco-compatibile, per valorizzare gli aspetti culturali, ambientali e storici del territorio e favorire la socializzazione. A tale scopo la FIAB organizza in proprio o promuove l’organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta e dà vita a iniziative quali lo studio, la pubblicazione, la divulgazione e la realizzazione di percorsi, itinerari e ciclovie, che valorizzino la natura, il paesaggio e il patrimonio artistico e culturale del territorio. Propone infine il recupero e la valorizzazione di sentieri, percorsi storici, argini dei corsi d’acqua naturali e artificiali, sedimi ferroviari dismessi, e tutti quei manufatti e ambienti naturali ed urbani che meritano di essere sottratti all’abbandono e all’incuria;

7) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici e organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;

8) porre in essere ogni attività utile a favorire l’approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza a un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità della FIAB. A tal fine si propone di organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, viaggi di studio, progetti educativi e di produrre strumenti audiovisivi e multimediali o quant’altro sia utile;

9) organizzare progetti e attività di educazione ambientale, stradale e alla mobilità sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado, in qualità di “ente riconosciuto di comprovata esperienza nel settore della prevenzione, della sicurezza stradale e della promozione ciclistica”, nonché attività di formazione e aggiornamento del personale della scuola, come previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti dell’Unione Europea;

10) editare riviste e altre pubblicazioni periodiche e non periodiche, utili per realizzare le proprie finalità;

11) offrire alcuni servizi o agevolazioni alle associazioni aderenti e ai loro soci, in relazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta;

12) ottenere per le associazioni aderenti e i loro soci speciali facilitazioni e agevolazioni da parte di altri enti e organizzazioni, in relazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta;

13) favorire le associazioni aderenti e i loro soci nell’acquisto di materiali e beni necessari allo svolgimento delle attività di interesse generale;

14) organizzare corsi di formazione e aggiornamento per i soci delle associazioni aderenti e sviluppare quanto altro possa essere utile al funzionamento delle associazioni aderenti, ai fini della realizzazione a livello locale degli scopi statutari;

15) rifacendosi ai principi di cui all’articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa dell’ambiente;

16) svolgere ogni altra possibile attività volta a conseguire gli scopi sociali.

La FIAB può esercitare, a norma dell’articolo 6 del D. Lgs n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.

La FIAB può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del del D. Lgs n. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

Articolo 5

Adesioni ad altri enti e attività accessorie

La FIAB potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali che meglio permettano il conseguimento degli scopi sociali.

La FIAB potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale.

 

TITOLO III – SOCI

 

Articolo 6

Associazioni aderenti

Possono aderire alla FIAB le associazioni, gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro purché tali associazioni o Enti del Terzo settore, per obiettivi statutari, sviluppino attività in favore della bicicletta nel quadro di una politica della mobilità sostenibile sotto il profilo ambientale, anche se questo non fosse l’unico loro scopo.

Non possono in nessun caso aderire alla FIAB associazioni con finalità elettorali e di lucro.

L’adesione alla FIAB implica per l’associazione aderente l’adozione della tessera FIAB per l’iscrizione dei propri soci, di seguito indicati come tesserati FIAB.

 

Articolo 7

Domanda di adesione

Per aderire, in prima istanza, le associazioni devono presentare domanda scritta, dichiarando di condividere le finalità della FIAB e di volervi aderire osservando il presente statuto.

Alla domanda occorre allegare:

  1. a) il proprio statuto democratico;
  2. b) dichiarazione che, successivamente all’accoglimento della domanda, salvo intenzione di recedere, l’associazione si impegna ad adottare la tessera FIAB per l’iscrizione dei propri soci e a versare annualmente la quota di adesione;
  3. c) dichiarazione che l’associazione si impegna a osservare il presente statuto, il regolamento generale della FIAB e a conformarsi alle delibere assembleari;
  4. d) documentazione relativa all’attività svolta, sempre che l’adesione non avvenga contestualmente alla fondazione.

Il Consiglio di Presidenza esamina la documentazione presentata e il sussistere dei requisiti richiesti e, di conseguenza, decide in merito all’accoglimento della domanda e, nei casi dubbi o previsti dal regolamento generale, rimanda la decisione al Consiglio Nazionale.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio di Presidenza, nel libro degli associati.

L’eventuale rifiuto di adesione deve essere esplicitamente motivato e comunicato all’associazione interessata entro 60 giorni e reso pubblico. Contro questa decisione si può presentare ricorso all’assemblea ordinaria che decide definitivamente.

L’adesione, a seguito di ammissione, si perfeziona con il versamento della quota di adesione.

FIAB non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.

 

Articolo 8

Diritti e doveri delle associazioni aderenti e dei tesserati

Tutte le associazioni aderenti hanno gli stessi diritti e doveri. Possono partecipare alle iniziative promosse dalla FIAB e intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie e alle riunioni dei coordinamenti regionali, hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la elezione degli organi direttivi dell’associazione, ai quali possono candidare i propri soci o altri tesserati della FIAB nelle modalità stabilite dal regolamento generale.

Le associazioni aderenti hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e del regolamento generale, di effettuare il versamento della quota di adesione e attenersi alle disposizioni degli indirizzi operativi.

Le associazioni aderenti hanno diritto di esaminare i libri associativi di cui all’articolo 16 del presente Statuto facendone richiesta scritta al Presidente il quale inviterà gli associati che abbiano fatto richiesta a presentarsi presso la sede per visionare i suddetti libri.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Le associazioni aderenti che comunque abbiano cessato di appartenere alla FIAB non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

L’associazione aderente deve ammettere alle proprie iniziative tutti i tesserati FIAB.

 

Articolo 9

Recesso ed esclusione dell’associazione aderente

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di associazione aderente cessa per:

  1. a) scioglimento dell’associazione;
  2. b) mancato pagamento della quota di adesione annua entro i termini previsti dal regolamento generale, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
  3. c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del consiglio nazionale con le modalità fissate nel regolamento generale.

Le associazioni recedute o escluse non hanno diritto al rimborso della quota di adesione annua.

Le associazioni escluse possono opporsi al provvedimento del Consiglio Nazionale entro sette giorni lavorativi dal giorno della comunicazione dell’esclusione di fronte al collegio dei probiviri e, in secondo grado, di fronte alla successiva assemblea ordinaria che delibererà a maggioranza semplice l’ammissione o la definitiva esclusione.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

Il recesso e l’esclusione implicano il divieto di associare il logo e l’acronimo FIAB al nome dell’associazione.

 

Articolo 10

Coordinamenti regionali e interregionali

Le associazioni aderenti di una stessa regione o di regioni confinanti possono costituire un coordinamento FIAB regionale o interregionale allo scopo di realizzare e potenziare a livello decentrato le finalità statutarie.

La formazione del coordinamento deve essere comunicata al Consiglio Nazionale.

La FIAB disciplina nel regolamento generale la costituzione e il funzionamento dei coordinamenti.

 

TITOLO IV – ORGANI DELLA FIAB

 

Articolo 11

Sono organi della FIAB:

  1. a) L’assemblea ordinaria e straordinaria;
  2. b) Il Consiglio Nazionale;
  3. c) Il presidente;
  4. d) Consiglio di Presidenza;
  5. e) Il collegio dei Probiviri;
  6. f) Il collegio dei Revisori o organo di controllo

Il presidente e i membri del Consiglio Nazionale, del collegio dei Probiviri, del collegio dei revisori e dell’organo di controllo sono eletti ogni tre anni dall’assemblea ordinaria e restano in carica fino alla successiva assemblea elettiva. In caso di recesso o decadenza anticipata i membri del Consiglio Nazionale, del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori e dell’organo di controllo vengono sostituiti da coloro che nell’ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello degli eletti. In mancanza di essi, vanno eletti alla prima assemblea in sostituzione e restano in carica fino alla successiva assemblea elettiva. Tutte le convocazioni e comunicazioni inerenti a detti organi, previste dal presente Titolo IV, possono essere effettuate sia in forma cartacea che elettronica.

 

Articolo 12

Funzioni dell’assemblea

L’assemblea è l’organo sovrano della FIAB.

L’assemblea ordinaria:

  1. a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali. Ogni tre anni l’assemblea elegge il presidente, il Consiglio Nazionale, il collegio dei probiviri e il collegio dei revisori. Ogni qual volta necessario elegge in sostituzione eventuali membri mancanti degli organi, che restano in carica fino alla successiva assemblea elettiva;
  2. b) nomina e revoca, quando previsto dalla normativa vigente, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. c) approva il bilancio nonché l’eventuale bilancio sociale da redigere qualora ne derivi l’obbligo ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. 117/2017;
  4. d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. e) approva e modifica il regolamento generale inerente ai diversi aspetti del funzionamento della FIAB, vincolante per le associazioni aderenti e per i tesserati, comprendente il regolamento dei lavori assembleari e la determinazione delle quote di adesione annue per le associazioni aderenti;
  6. f) approva le linee guida in merito agli indirizzi dell’azione della FIAB, le iniziative e gli orientamenti vincolanti per tutte le associazioni aderenti e delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno;
  7. g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  8. h) nomina l’organo di controllo qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 30 del D. Lgs. n. 117/17.

L’assemblea ordinaria elettiva può essere convocata prima dei tre anni previsti se, per gravi motivi o non funzionamento degli organi, sia necessario provvedere anticipatamente al rinnovo delle cariche sociali.

L’assemblea straordinaria:

  1. a) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto;
  2. b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  3. c) in caso di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’associazione delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.

 

Articolo 13

Partecipazione e voto in assemblea

Tutte le associazioni aderenti partecipano all’assemblea ordinaria e straordinaria con uno o più rappresentanti.

Nell’assemblea hanno diritto di voto le associazioni aderenti da almeno un mese e in regola con il pagamento della quota di adesione. Ogni associazione ha diritto a un voto. Alle associazioni aderenti che sono Enti del Terzo Settore viene attribuito sino ad un massimo di cinque voti, in proporzione al numero dei loro associati, secondo scaglioni predeterminati dal regolamento generale approvato in precedente assemblea.

È esclusa la partecipazione al voto per delega. È consentita l’espressione del voto in via elettronica qualora il Consiglio Nazionale ne ravvisi la necessità.

Il regolamento generale stabilisce le modalità, procedure di partecipazione, votazione e ogni altro aspetto non previsto dallo statuto.

 

Articolo 14

Convocazione e forme di pubblicità delle assemblee

L’assemblea ordinaria è convocata dal presidente una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e ogniqualvolta se ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto delle associazioni aderenti.

L’assemblea straordinaria è convocata dal presidente ogniqualvolta vengano proposte delle modifiche statutarie, nelle modalità previste dal regolamento generale.

Le assemblee devono essere convocate con preavviso di almeno trenta giorni mediante lettera circolare a tutte le associazioni aderenti, nelle modalità previste dal regolamento generale. Per motivi di particolare e oggettiva gravità il Consiglio Nazionale può convocare l’assemblea con un preavviso di 15 giorni.

 

Articolo 15

Regolarità di costituzione e svolgimento delle assemblee

Le assemblee ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno delle associazioni aderenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero delle associazioni aderenti presenti, salvo quanto diversamente previsto agli articoli 28 e 29.

L’assemblea, prima di iniziare, nomina un proprio presidente, diverso dal presidente della FIAB, ed

un segretario.

 

Articolo 16

Libri sociali. Pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci e dei rendiconti

La FIAB deve tenere i seguenti libri:

– libro degli associati a cura dell’organo di amministrazione;

– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto a cura dell’organo di amministrazione;

– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’organo di amministrazione;

– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza, tenuto a cura del medesimo organo;

– Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale, tenuto a cura del medesimo organo;

– Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, tenuto a cura del medesimo organo;

– Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, tenuto a cura del medesimo Organo, qualora nominato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 117/2017;

– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, qualora nominato ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs n. 117/2017;

– Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organismi previsti in Statuto tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Le riunioni dell’assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal segretario, sottoscritto dal presidente dell’assemblea e raccolto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci e i rendiconti approvati dall’assemblea. Una copia di tale verbale, con i relativi allegati, deve essere inviata per circolare a tutte le associazioni aderenti.

 

Articolo 17

Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è l’organo di amministrazione della FIAB.

Il Consiglio Nazionale è composto dal presidente e da un numero pari di altri componenti definito dal regolamento generale approvato in precedente assemblea.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal presidente almeno tre volte all’anno e ogniqualvolta ne fa richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Nazionale può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del presidente.

Il Consiglio Nazionale, nei limiti di quanto stabilito dall’assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali e per l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari, in particolare:

– in conformità alle linee guida approvate dall’assemblea, definisce gli orientamenti e le iniziative della FIAB;

– redige le integrazioni o modifiche al regolamento generale, ed elabora le linee guida e gli orientamenti vincolanti da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria;

– redige le proposte di modifica dello statuto, preparate per iniziativa propria, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea straordinaria;

– redige e approva gli “indirizzi operativi” che regolano l’organizzazione di specifiche attività o in merito ad aspetti secondari del funzionamento della Federazione, che non necessitano dell’approvazione dell’assemblea;

– delibera su quant’altro disposto dallo statuto e dal regolamento generale.

Sono membri del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, i responsabili dei coordinamenti regionali.

 

Articolo 18

Consiglio di Presidenza

Il Consiglio Nazionale nomina al proprio interno, fino a due vice-presidenti con specifiche deleghe e fino a tre consiglieri i quali, con il presidente, formano il Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza, sottoposto al controllo del Consiglio Nazionale, è preposto all’organizzazione e amministrazione della FIAB e delle sue iniziative.

Il Consiglio di Presidenza presenta una relazione sull’attività svolta e il bilancio all’assemblea ordinaria.

 

Articolo 19

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della FIAB, convoca e presiede il Consiglio Nazionale e il Consiglio di Presidenza.

In caso di assenza temporanea, di dimissioni o sopravvenuta impossibilità del Presidente a svolgere le sue funzioni, il vice-presidente delegato ne assume l’incarico, a seconda dei casi, temporaneamente o fino alla successiva assemblea che, se non elettiva, deve prevedere all’ordine del giorno l’elezione del Presidente in sostituzione.

Il presidente può affidare mansioni tecniche e delegare particolari funzioni di rappresentanza ad altri membri del Consiglio Nazionale, oppure a tesserati o dipendenti della Federazione.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi Della FIAB , con successiva ratifica da parte del Consiglio di Presidenza o del Consiglio Nazionale.

 

Articolo 20

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri. Il Presidente del Collegio dei Probiviri viene nominato al suo interno.

I primi dei non eletti svolgono funzione di membri supplenti e possono sostituire temporaneamente un membro effettivo.

Il Collegio dei Probiviri:

– si pronuncia su tutte le eventuali controversie, inerenti al rapporto associativo, tra la FIAB e le associazioni aderenti o tra diversi organi della FIAB;

– si pronuncia circa l’interpretazione e l’applicazione del presente statuto e del regolamento generale;

– si pronuncia in merito a problemi inerenti al funzionamento degli organi;

– esercita l’azione disciplinare;

– può intervenire nei rapporti tra le associazioni aderenti e i tesserati loro soci, soltanto nei casi:

  1. a) di gravi violazioni dello statuto FIAB o atti lesivi nei confronti di FIAB o di una o più associazioni aderenti da parte del tesserato;
  2. b) di motivata richiesta da parte di un’associazione aderente che venga preclusa l’iscrizione ad altre associazioni aderenti alla FIAB ad un proprio socio escluso.

Il regolamento generale stabilisce i presupposti, i soggetti legittimati, le modalità di presentazione e le procedure riguardanti i ricorsi e le istanze al collegio.

 

Articolo 21

Il collegio dei Revisori – organo di controllo

Il collegio dei revisori, che rappresentano l’organo di controllo della federazione, è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I primi dei non eletti svolgono funzione di membri supplenti e possono sostituire temporaneamente un membro effettivo nel caso di impossibilità a svolgere le proprie mansioni. La sua composizione può essere anche monocratica. Esso è nominato dall’Assemblea per previsione statutaria o per obbligo nominativo, ai sensi e doveri dell’art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell’Organo durano in carica tre anni, sono rieleggibili e, se di istituzione obbligatoria per legge, i suoi componenti possono essere individuati fra le persone estranee alla federazione con riguardo della loro competenza, di cui almeno effettivo e uno supplente scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’Organo:

_ vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

_ vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;

_ esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

_ esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità statutarie ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alla normativa vigente.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell’organo di controllo in possesso dei requisiti di legge possono, se appositamente incaricati, esercitare al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

 

Articolo 22

Elettività e gratuità delle cariche sociali

Le cariche degli organi della FIAB sono elettive.

Le cariche degli organi, ad eccezione di quelle obbligatorie previste dagli art. 30 e 31 D.Lgs. n. 117/2017, sono normalmente volontarie, a titolo gratuito e senza fini di lucro anche indiretto, salvo rimborsi spese preventivamente concordati. Può essere stabilita dall’assemblea ordinaria un’indennità di carica per il Presidente e per i consiglieri di presidenza. Ai Soci delle associazioni aderenti che ricoprono tali cariche è possibile l’affidamento di specifici incarichi retribuiti se non attinenti alla carica e se approvati dal Consiglio Nazionale.

 

Articolo 23

Volontari

I soci delle associazioni aderenti che desiderano svolgere attività di volontariato per la FIAB devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti della FIAB.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della FIAB, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate  soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’articolo 17 del D. Lgs. n. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la FIAB.

 

Articolo 24

Lavoratori

La FIAB può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati deve rispettare i vincoli e i limiti del D.Lgs. 117/2017 I lavoratori  hanno diritto a un trattamento economico e normativo nel rispetto delle previsioni dell’articolo 16 del D. Lgs. n. 117/2017. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

FIAB dà conto del rispetto dei parametri nel bilancio sociale o in mancanza nella relazione di missione.

 

TITOLO V – IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

 

Articolo 25

Patrimonio della FIAB

Il patrimonio della FIAB, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come indicato dagli artt. 8, 9 e 10 del D.Lgs. 117/2017. La personalità giuridica sarà acquisita nel rispetto dell’art. 22 della stessa norma

 

Articolo 26

Risorse economiche

La FIAB trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

– quote di adesione e contributi delle associazioni aderenti;

– sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;

– sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;

– rimborsi derivanti da convenzioni;

– entrate derivanti da attività di interesse generale e dalle attività diverse, secondo i limiti definiti nell’Art. 4 del presente statuto;

– raccolte fondi occasionali o continuative;

– donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.

 

Articolo 27

Esercizio finanziario e bilancio

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Nazionale redige il bilancio consuntivo o il rendiconto economico/finanziario corredato dalla relazione di missione o dall’eventuale bilancio sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea annuale ordinaria.

Il bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario deve restare depositato presso la sede dell’associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il rendiconto economico/finanziario o il bilancio deve essere formulato secondo le previsioni dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 117/2017.

La proposta di bilancio consuntivo deve essere spedita alle associazioni aderenti almeno cinque giorni prima dallo svolgimento dell’Assemblea ordinaria.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

È comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. La FIAB opera nel rispetto dei parametri di cui all’articolo 8 punto 3 del D. Lgs n. 117/2017.

È obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale delineate negli scopi statutari.

 

TITOLO VI – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

 

Articolo 28

Revisione dello Statuto

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall’assemblea straordinaria che, a tal fine, è validamente costituita con la presenza della metà più una delle associazioni aderenti.

Le delibere di modifica devono essere approvate da una maggioranza qualificata, rappresentata dai tre quarti dei voti delle associazioni aderenti presenti.

 

Articolo 29

Scioglimento della FIAB

Lo scioglimento della FIAB è deliberato dall’assemblea straordinaria. In tal caso devono essere presenti e votare a favore dello scioglimento almeno tre quarti delle associazioni aderenti.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio /di cui all’articolo 45, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell’organo sociale competente (articolo 12 dello Statuto).

 

TITOLO VII – COMUNICAZIONI RIVOLTE AL PUBBLICO

 

Articolo 30

Comunicazioni rivolte al pubblico

È obbligatorio l’uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione “ENTE DEL TERZO SETTORE” o dell’acronimo ETS a condizione che l’associazione sia iscritta in tale sezione nel REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE.

 

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 31

Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs n. 117/2017 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

.