Infortunio in itinere: come รจ andata a finire?

Infortunio in itinere: come รจ andata a finire?

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Nei mesi scorsi ha avuto unโ€™eco anche mediatica lโ€™approvazione in Parlamento di una modifica della normativa dellโ€™infortunio in itinere che ha esteso la copertura assicurativa anche al lavoratore che utilizza la bicicletta. La modifica a cui facciamo riferimento รจ stata introdotta dai commi 4 e 5 dellโ€™articolo 5 della legge 28.12.2015 n. 221 (cd. Collegato ambientale alla Legge di stabilitร  2016), entrata in vigore il 2 febbraio 2016. Lโ€™INAIL โ€“ Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro โ€“ รจ poi intervenuto con la Circolare 14 del 25 marzo 2016 chiarendo a tutti gli uffici le linee guida della nuova regolamentazione.

Poichรฉ riteniamo che questa sia una buona notizia, e considerando che le buone notizie scarseggiano, ci sembra doveroso illustrarla con cura ai nostri lettori. Anche perchรฉ non soltanto di quella modifica normativa noi siamo stati promotori, ma siamo stati altresรฌ protagonisti in prima persona di una intensa opera di pressione durata anni e riteniamo quindi che non sia fuori luogo rivendicare con orgoglio il risultato raggiunto: il giusto riconoscimento dei meriti fa bene allโ€™impegno.

Chiariamo intanto il concetto giuridico di base: che cosa si intende con โ€œinfortunio in itinereโ€?

L’infortunio in itinere consiste nell’infortunio subรฌto dal lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, o durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha piรน rapporti di lavoro. Inoltre, se non รจ presente un servizio di mensa aziendale, l’evento puรฒ ricomprendere anche il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. La giurisprudenza ha poi allargato il concetto di infortunio in itinere, facendo rientrare in questa fattispecie anche la caduta o le lesioni riportate dal lavoratore in seguito a uno scippo subito durante il percorso casa-lavoro.

La protezione del rischio inerente il percorso casa-lavoro รจ riconosciuta in quanto tale tragitto appare ricollegabile, sia pure in modo indiretto, allo svolgimento dell’attivitร  lavorativa.

Qual era il quadro precedente?

Dopo una lunga elaborazione quasi esclusivamente giurisprudenziale, la normativa relativa agli infortuni sul lavoro (Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38) aveva espressamente introdotto allโ€™art. 12 la disciplina dellโ€™โ€œinfortunio in itinereโ€. Per effetto di tale articolo, lโ€™INAIL riconosce tutela al lavoratore assicurato, nel tragitto casa-lavoro, solo nei casi in cui lo spostamento avviene a piedi o con i mezzi pubblici. Quando il tragitto puรฒ essere compiuto a piedi o con mezzi pubblici, lโ€™eventuale scelta del mezzo privato โ€“ quale che esso sia: auto, moto, biciโ€ฆ โ€“ doveva risultare indispensabile (โ€œnecessitatoโ€, secondo la dizione legislativa), occorrendo cioรจ dal lavoratore la prova che non avrebbe potuto raggiungere in altro modo il luogo di lavoro.

Dunque, la bicicletta (come pure il bike sharing, giacchรฉ secondo lโ€™INAIL risulta indifferente la proprietร  privata o pubblica del mezzo), lungi dallโ€™essere considerata con favore anche per i positivi impatti sulla salute, il traffico, lโ€™inquinamento delle cittร , appartenendo al novero dei mezzi di trasporto privati era a tutti gli effetti equiparata allโ€™automobile. Cosรฌ, chi subiva un infortunio nel tragitto casa-lavoro, per essere indennizzato dallโ€™INAIL, doveva dimostrare che lโ€™utilizzo della bici era effettivamente โ€œnecessarioโ€. Con il risultato, davvero paradossale, di penalizzare proprio quella che, per altro verso, si propone come mobilitร  virtuosa.

Sulla base di queste premesse, FIAB si era fatta promotrice giร  nel 2007 di una proposta di legge, lanciando in seguito anche una petizione nazionale per chiedere al Parlamento che lโ€™uso della bicicletta venisse ยซcomunque coperto dallโ€™assicurazione, anche nel caso di percorsi brevi o di possibile utilizzo del mezzo pubblicoยป. Le oltre 10.000 firme raccolte, fra cui anche alcune adesioni istituzionali di regioni, province e comuni, vennero consegnate ai parlamentari โ€œamici della biciโ€ nel febbraio 2010.

Nel frattempo, proseguiva senza sosta la nostra campagna di opinione.

Attraverso il Servizio legale FIAB, chi scrive aveva intessuto โ€“ tra settembre 2010 e luglio 2011 โ€“ una fitta corrispondenza sia con la Direzione Generale INAIL sia con il Ministero del lavoro, da cui lโ€™Ente assicurativo dipende. Le risposte che avevamo ricevuto (poi riversate in una nota diffusa dallo stesso INAIL con lettera della Direzione centrale prestazioni n. 8476 del 7.11.2011) in parte mitigavano le precedenti esclusioni, riconoscendo sรฌ la possibilitร  di indennizzare il lavoratore infortunato in bici nel tragitto casa-lavoro, ma solo nel caso in cui lโ€™evento si fosse verificatoโ€ฆ su un itinerario ciclabile ovvero in zona interdetta alla circolazione dei veicoli a motore. Questa soluzione, pur dimostrando in qualche misura la buona volontร  dellโ€™Ente assicurativo a favore della massima estensione interpretativa consentita dalla legge vigente, era per altro verso gravemente insoddisfacente, considerando che รจ a tutti noto quale sia, in Italia, lo stato della rete ciclabile, sia dal punto di vista qualitativo, sia quantitativo. E ciรฒ rendeva ancora piรน ineludibile la necessitร  di una soluzione legislativa.

Negli anni, oltre ad avere cercato di tenere informati tutti i nostri soci, abbiamo anche attivato una mobilitazione diffusa chiedendo a cittadini e istituzioni di sostenere la nostra battaglia.

Incardinato dunque in Parlamento, tra alti e bassi, momenti in cui sembrava cosa fatta e altri in cui ci sentivamo sopraffatti, il provvedimento ha finalmente visto la luce con la novella legislativa ricordata allโ€™inizio.

Come cambia, qual รจ lo stato della normativa, oggi?

Il Legislatore, con lโ€™intervento contenuto nelle norme del Collegato Ambientale, ha dunque espressamente sancito che, a prescindere dal tratto stradale in cui lโ€™evento si verifica, lโ€™infortunio in itinere in bici deve essere, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la generalitร  degli infortuni in itinere, sempre ammesso allโ€™indennizzo.

Lโ€™INAIL, con la Circolare 14/2016 ha confermato che, per quanto riguarda gli infortuni avvenuti facendo uso di tutte le altre tipologie di mezzi privati, eccetto la bicicletta, nulla cambia anche con riferimento alla valutazione relativa al carattere โ€œnecessitatoโ€ del mezzo di trasporto privato.

Con la Circolare citata, lโ€™INAIL ribadisce i requisiti necessari al riconoscimento dellโ€™infortunio in itinere, che continuano a valere anche in caso di uso del โ€œvelocipedeโ€ (cosรฌ, ancora oggi, la legge italiana definisce la โ€œbiciโ€).

Normalitร  del percorso. Innanzitutto, va ribadito il concetto di normalitร  del percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro che deve essere affrontato per esigenze e finalitร  lavorative e, ovviamente, in orari confacenti con quelli lavorativi in modo tale che il lavoratore non abbia possibilitร  di una scelta diversa, nรฉ in ordine al tragitto, nรฉ in ordine allโ€™orario.

Il percorso da seguire deve essere quello normalmente compiuto dal lavoratore, anche se diverso da quello oggettivamente piรน breve, purchรฉ giustificato dalla concreta situazione della viabilitร  (es. traffico piรน scorrevole rispetto a quello del percorso piรน breve, ecc.).

Interruzioni o deviazioni del percorso. Anche nellโ€™ipotesi di infortunio occorso a bordo del velocipede, la tutela assicurativa non opera nel caso di interruzioni e deviazioni del percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro che siano del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate.

Le brevi soste che non espongono lโ€™assicurato a un rischio diverso da quello che avrebbe dovuto affrontare se il normale percorso casa-lavoro fosse stato compiuto senza soluzione di continuitร  non interrompono, invece, il nesso causale tra lavoro e infortunio e, dunque, non escludono lโ€™indennizzabilitร  dello stesso.

Utilizzo del mezzo di trasporto privato. Ai fini della tutela assicurativa, ogni volta che il tragitto puรฒ essere compiuto a piedi o con mezzi pubblici, lโ€™eventuale scelta del mezzo privato deve risultare โ€œnecessitataโ€.

Lโ€™uso del mezzo privato รจ ritenuto necessitato quando non esistono mezzi pubblici di trasporto dallโ€™abitazione del lavoratore al luogo di lavoro (o non coprono lโ€™intero percorso), nonchรฉ quando non cโ€™รจ coincidenza fra lโ€™orario dei mezzi pubblici e quello di lavoro, o quando lโ€™attesa e lโ€™uso del mezzo pubblico prolungherebbero eccessivamente lโ€™assenza del lavoratore dalla propria famiglia.

La valutazione in ordine alla necessitร  dellโ€™uso del mezzo privato di trasporto va condotta con โ€œcriteri di ragionevolezzaโ€. Tali criteri sono stati cosรฌ individuati:

  1. la sussistenza di un rapporto causa-effetto tra il percorso seguito e lโ€™evento, per cui il percorso deve costituire quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
  2. la sussistenza di un nesso causale, sia pure occasionale, tra lโ€™itinerario seguito e lโ€™attivitร  lavorativa, cioรจ il percorso non deve essere seguito per ragioni personali o in orari non ricollegabili al lavoro;
  3. la necessitร  dellโ€™uso del mezzo privato, per cui si deve tener conto degli orari di lavoro e di quelli dei servizi pubblici, della eventuale carenza o inadeguatezza di mezzi pubblici, della distanza tra il posto di lavoro e lโ€™abitazione al fine di determinare la percorribilitร  a piedi o meno.

La valutazione della necessitร  del mezzo privato va fatta caso per caso, ma โ€“ e questo รจ il frutto della modifica legislativa qui in commento โ€“ risulta superflua per gli infortuni avvenuti a bordo della bici, essendo il suo utilizzo ora equiparato per legge a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi.

Infine, lโ€™indennizzo รจ applicabile anche qualora lโ€™infortunio si sia verificato per colpa del lavoratore, salvo comprensibilmente che non si tratti di un comportamento abnorme, idoneo a interrompere il nesso di causalitร  fra lavoro e infortunio sfociando nel cd. rischio elettivo, che identifica un comportamento, contrario al buon senso, adottato dal lavoratore in conseguenza del quale si รจ verificato un infortunio.

Da ciรฒ deriva infine che anche lโ€™infortunio in itinere in bici potrร  essere escluso dalla tutela ogni volta che, esaminate le circostanze in cui si รจ verificato (lโ€™ avere imboccato una strada vietata alla circolazione della bici o lโ€™aver guidato in stato di ubriachezza, per esempio), la qualificazione dellโ€™elemento soggettivo del lavoratore vada definita nellโ€™ambito del rischio elettivo sopra citato, e non della mera colpa.

Possiamo dunque essere fieri di un traguardo raggiunto che va a beneficio di tutti i cittadini che usano la bici per la mobilitร  casa-lavoro.

Concludendo, diciamo che quella per il riconoscimento legislativo dellโ€™infortunio in itinere in bici รจ stata una battaglia lunga, impegnativa, faticosa, ma possiamo affermare senza timore di smentita che, se non ci fosse stato il nostro impegno a tener fermo il tema nellโ€™agenda politica, oggi non potremmo celebrare questo risultato frutto di un lavoro collettivo paziente e tenace: dobbiamo ricordarcene, quando, magari a volte anche per stanchezza o per distrazione, mettiamo in dubbio lโ€™utilitร  dellโ€™impegno associativo.