Nei mesi scorsi ha avuto unโeco anche mediatica lโapprovazione in Parlamento di una modifica della normativa dellโinfortunio in itinere che ha esteso la copertura assicurativa anche al lavoratore che utilizza la bicicletta. La modifica a cui facciamo riferimento รจ stata introdotta dai commi 4 e 5 dellโarticolo 5 della legge 28.12.2015 n. 221 (cd. Collegato ambientale alla Legge di stabilitร 2016), entrata in vigore il 2 febbraio 2016. LโINAIL โ Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro โ รจ poi intervenuto con la Circolare 14 del 25 marzo 2016 chiarendo a tutti gli uffici le linee guida della nuova regolamentazione.
Poichรฉ riteniamo che questa sia una buona notizia, e considerando che le buone notizie scarseggiano, ci sembra doveroso illustrarla con cura ai nostri lettori. Anche perchรฉ non soltanto di quella modifica normativa noi siamo stati promotori, ma siamo stati altresรฌ protagonisti in prima persona di una intensa opera di pressione durata anni e riteniamo quindi che non sia fuori luogo rivendicare con orgoglio il risultato raggiunto: il giusto riconoscimento dei meriti fa bene allโimpegno.
Chiariamo intanto il concetto giuridico di base: che cosa si intende con โinfortunio in itinereโ?
L’infortunio in itinere consiste nell’infortunio subรฌto dal lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, o durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha piรน rapporti di lavoro. Inoltre, se non รจ presente un servizio di mensa aziendale, l’evento puรฒ ricomprendere anche il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. La giurisprudenza ha poi allargato il concetto di infortunio in itinere, facendo rientrare in questa fattispecie anche la caduta o le lesioni riportate dal lavoratore in seguito a uno scippo subito durante il percorso casa-lavoro.
La protezione del rischio inerente il percorso casa-lavoro รจ riconosciuta in quanto tale tragitto appare ricollegabile, sia pure in modo indiretto, allo svolgimento dell’attivitร lavorativa.
Qual era il quadro precedente?
Dopo una lunga elaborazione quasi esclusivamente giurisprudenziale, la normativa relativa agli infortuni sul lavoro (Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38) aveva espressamente introdotto allโart. 12 la disciplina dellโโinfortunio in itinereโ. Per effetto di tale articolo, lโINAIL riconosce tutela al lavoratore assicurato, nel tragitto casa-lavoro, solo nei casi in cui lo spostamento avviene a piedi o con i mezzi pubblici. Quando il tragitto puรฒ essere compiuto a piedi o con mezzi pubblici, lโeventuale scelta del mezzo privato โ quale che esso sia: auto, moto, biciโฆ โ doveva risultare indispensabile (โnecessitatoโ, secondo la dizione legislativa), occorrendo cioรจ dal lavoratore la prova che non avrebbe potuto raggiungere in altro modo il luogo di lavoro.
Dunque, la bicicletta (come pure il bike sharing, giacchรฉ secondo lโINAIL risulta indifferente la proprietร privata o pubblica del mezzo), lungi dallโessere considerata con favore anche per i positivi impatti sulla salute, il traffico, lโinquinamento delle cittร , appartenendo al novero dei mezzi di trasporto privati era a tutti gli effetti equiparata allโautomobile. Cosรฌ, chi subiva un infortunio nel tragitto casa-lavoro, per essere indennizzato dallโINAIL, doveva dimostrare che lโutilizzo della bici era effettivamente โnecessarioโ. Con il risultato, davvero paradossale, di penalizzare proprio quella che, per altro verso, si propone come mobilitร virtuosa.
Sulla base di queste premesse, FIAB si era fatta promotrice giร nel 2007 di una proposta di legge, lanciando in seguito anche una petizione nazionale per chiedere al Parlamento che lโuso della bicicletta venisse ยซcomunque coperto dallโassicurazione, anche nel caso di percorsi brevi o di possibile utilizzo del mezzo pubblicoยป. Le oltre 10.000 firme raccolte, fra cui anche alcune adesioni istituzionali di regioni, province e comuni, vennero consegnate ai parlamentari โamici della biciโ nel febbraio 2010.
Nel frattempo, proseguiva senza sosta la nostra campagna di opinione.
Attraverso il Servizio legale FIAB, chi scrive aveva intessuto โ tra settembre 2010 e luglio 2011 โ una fitta corrispondenza sia con la Direzione Generale INAIL sia con il Ministero del lavoro, da cui lโEnte assicurativo dipende. Le risposte che avevamo ricevuto (poi riversate in una nota diffusa dallo stesso INAIL con lettera della Direzione centrale prestazioni n. 8476 del 7.11.2011) in parte mitigavano le precedenti esclusioni, riconoscendo sรฌ la possibilitร di indennizzare il lavoratore infortunato in bici nel tragitto casa-lavoro, ma solo nel caso in cui lโevento si fosse verificatoโฆ su un itinerario ciclabile ovvero in zona interdetta alla circolazione dei veicoli a motore. Questa soluzione, pur dimostrando in qualche misura la buona volontร dellโEnte assicurativo a favore della massima estensione interpretativa consentita dalla legge vigente, era per altro verso gravemente insoddisfacente, considerando che รจ a tutti noto quale sia, in Italia, lo stato della rete ciclabile, sia dal punto di vista qualitativo, sia quantitativo. E ciรฒ rendeva ancora piรน ineludibile la necessitร di una soluzione legislativa.
Negli anni, oltre ad avere cercato di tenere informati tutti i nostri soci, abbiamo anche attivato una mobilitazione diffusa chiedendo a cittadini e istituzioni di sostenere la nostra battaglia.
Incardinato dunque in Parlamento, tra alti e bassi, momenti in cui sembrava cosa fatta e altri in cui ci sentivamo sopraffatti, il provvedimento ha finalmente visto la luce con la novella legislativa ricordata allโinizio.
Come cambia, qual รจ lo stato della normativa, oggi?
Il Legislatore, con lโintervento contenuto nelle norme del Collegato Ambientale, ha dunque espressamente sancito che, a prescindere dal tratto stradale in cui lโevento si verifica, lโinfortunio in itinere in bici deve essere, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la generalitร degli infortuni in itinere, sempre ammesso allโindennizzo.
LโINAIL, con la Circolare 14/2016 ha confermato che, per quanto riguarda gli infortuni avvenuti facendo uso di tutte le altre tipologie di mezzi privati, eccetto la bicicletta, nulla cambia anche con riferimento alla valutazione relativa al carattere โnecessitatoโ del mezzo di trasporto privato.
Con la Circolare citata, lโINAIL ribadisce i requisiti necessari al riconoscimento dellโinfortunio in itinere, che continuano a valere anche in caso di uso del โvelocipedeโ (cosรฌ, ancora oggi, la legge italiana definisce la โbiciโ).
Normalitร del percorso. Innanzitutto, va ribadito il concetto di normalitร del percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro che deve essere affrontato per esigenze e finalitร lavorative e, ovviamente, in orari confacenti con quelli lavorativi in modo tale che il lavoratore non abbia possibilitร di una scelta diversa, nรฉ in ordine al tragitto, nรฉ in ordine allโorario.
Il percorso da seguire deve essere quello normalmente compiuto dal lavoratore, anche se diverso da quello oggettivamente piรน breve, purchรฉ giustificato dalla concreta situazione della viabilitร (es. traffico piรน scorrevole rispetto a quello del percorso piรน breve, ecc.).
Interruzioni o deviazioni del percorso. Anche nellโipotesi di infortunio occorso a bordo del velocipede, la tutela assicurativa non opera nel caso di interruzioni e deviazioni del percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro che siano del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate.
Le brevi soste che non espongono lโassicurato a un rischio diverso da quello che avrebbe dovuto affrontare se il normale percorso casa-lavoro fosse stato compiuto senza soluzione di continuitร non interrompono, invece, il nesso causale tra lavoro e infortunio e, dunque, non escludono lโindennizzabilitร dello stesso.
Utilizzo del mezzo di trasporto privato. Ai fini della tutela assicurativa, ogni volta che il tragitto puรฒ essere compiuto a piedi o con mezzi pubblici, lโeventuale scelta del mezzo privato deve risultare โnecessitataโ.
Lโuso del mezzo privato รจ ritenuto necessitato quando non esistono mezzi pubblici di trasporto dallโabitazione del lavoratore al luogo di lavoro (o non coprono lโintero percorso), nonchรฉ quando non cโรจ coincidenza fra lโorario dei mezzi pubblici e quello di lavoro, o quando lโattesa e lโuso del mezzo pubblico prolungherebbero eccessivamente lโassenza del lavoratore dalla propria famiglia.
La valutazione in ordine alla necessitร dellโuso del mezzo privato di trasporto va condotta con โcriteri di ragionevolezzaโ. Tali criteri sono stati cosรฌ individuati:
- la sussistenza di un rapporto causa-effetto tra il percorso seguito e lโevento, per cui il percorso deve costituire quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
- la sussistenza di un nesso causale, sia pure occasionale, tra lโitinerario seguito e lโattivitร lavorativa, cioรจ il percorso non deve essere seguito per ragioni personali o in orari non ricollegabili al lavoro;
- la necessitร dellโuso del mezzo privato, per cui si deve tener conto degli orari di lavoro e di quelli dei servizi pubblici, della eventuale carenza o inadeguatezza di mezzi pubblici, della distanza tra il posto di lavoro e lโabitazione al fine di determinare la percorribilitร a piedi o meno.
La valutazione della necessitร del mezzo privato va fatta caso per caso, ma โ e questo รจ il frutto della modifica legislativa qui in commento โ risulta superflua per gli infortuni avvenuti a bordo della bici, essendo il suo utilizzo ora equiparato per legge a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi.
Infine, lโindennizzo รจ applicabile anche qualora lโinfortunio si sia verificato per colpa del lavoratore, salvo comprensibilmente che non si tratti di un comportamento abnorme, idoneo a interrompere il nesso di causalitร fra lavoro e infortunio sfociando nel cd. rischio elettivo, che identifica un comportamento, contrario al buon senso, adottato dal lavoratore in conseguenza del quale si รจ verificato un infortunio.
Da ciรฒ deriva infine che anche lโinfortunio in itinere in bici potrร essere escluso dalla tutela ogni volta che, esaminate le circostanze in cui si รจ verificato (lโ avere imboccato una strada vietata alla circolazione della bici o lโaver guidato in stato di ubriachezza, per esempio), la qualificazione dellโelemento soggettivo del lavoratore vada definita nellโambito del rischio elettivo sopra citato, e non della mera colpa.
Possiamo dunque essere fieri di un traguardo raggiunto che va a beneficio di tutti i cittadini che usano la bici per la mobilitร casa-lavoro.
Concludendo, diciamo che quella per il riconoscimento legislativo dellโinfortunio in itinere in bici รจ stata una battaglia lunga, impegnativa, faticosa, ma possiamo affermare senza timore di smentita che, se non ci fosse stato il nostro impegno a tener fermo il tema nellโagenda politica, oggi non potremmo celebrare questo risultato frutto di un lavoro collettivo paziente e tenace: dobbiamo ricordarcene, quando, magari a volte anche per stanchezza o per distrazione, mettiamo in dubbio lโutilitร dellโimpegno associativo.