Il giubbino riflettente, questo sconosciuto

Il giubbino riflettente, questo sconosciuto

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Obbligatorio dal 12 ottobre 2010, il giubbino (o le bretelle) riflettente è previsto dall’art. 182, comma 9 bis, del Codice della Strada che, testualmente, dispone:  Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162.

Un obbligo teso a migliorare la visibilità “passiva” di chi va sulle due ruote, visibilità che dovrebbe essere già assicurata dalla presenza di luci sulla bicicletta ma che, di fatto, in ambienti poco illuminati, ha bisogno di qualche ausilio in più.

Quindi ben venga l’utilizzo di abbigliamento riflettente, e in particolare di quello previsto dal comma 4ter dell’art. 162 del codice, che, è qui occorre fare attenzione, è il classico gilet o brettella riflettente, già obbligatorio per l’automobilista che scende dal proprio mezzo.

Le caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità sono state stabilite con Decreto Legge, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 30 dicembre 2003. Il D.L. fissa le norme che stabiliscono l’omologazione di questi strumenti di sicurezza stradale.

I fabbricanti devono produrre indumenti ad alta visibilità dotati di attestato di conformità, certificato da un organismo di controllo autorizzato. Il colore può essere arancione, rosso o giallo; l’importante è che sull’etichetta sia riportato il marchio “CE” insieme a quello “UNI EN 471” (la sigla CE da sola potrebbe significare “China export”!).

Non basta, quindi, indossare un qualsiasi indumento ad alta visibilità (se ne trovano tanti, anche molto belli, nei negozi sportivi, proprio dedicati ai ciclisti), ma occorre che l’abbigliametno riflettente sia conforme alla norma UNI sopra indicata.

Inutile dire che l’eventuale “fastidio” che si dovesse provare nel dover indossare un capo non proprio tecnico passa in secondo piano rispetto alla sicurezza e, facendo attenzione all’etichetta, si possono trovare capi comodi (dalle semplici bretelle a giubbini tecnici) conformi alla norma.

Certo, la sicurezza della strada passa anche, e soprattutto, attraverso il comportamento responsabile di tutti gli utenti, automobilisti in primis. A scanso di equivoci FIAB ha deliberato che la sicurezza attiva debba essere considerata prioritaria rispetto a quella passiva che vale solo a completamento della precedente.

Tuttavia ogni ausilio, anche minimo, che possa migliorare le condizioni di utilizzo sono ben accette.

Allora tutti con il giubbino riflettente, magari personalizzato con il nome della propria associazione, ricordandosi di installare luci adeguate sulla propria bicicletta e, come sempre, pedalare con prudenza. Perchè, al di là delle sanzioni (il mancato utilizzo del giubbotto o delle bretelle retroriflettenti nei casi previsti, comporta una sanzione da un minimo di euro 24 ad un massimo di euro 98) ne va della nostra sicurezza.