Infortunio in itinere: come è andata a finire?

Infortunio in itinere: come è andata a finire?

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Nei mesi scorsi ha avuto un’eco anche mediatica l’approvazione in Parlamento di una modifica della normativa dell’infortunio in itinere che ha esteso la copertura assicurativa anche al lavoratore che utilizza la bicicletta. La modifica a cui facciamo riferimento è stata introdotta dai commi 4 e 5 dell’articolo 5 della legge 28.12.2015 n. 221 (cd. Collegato ambientale alla Legge di stabilità 2016), entrata in vigore il 2 febbraio 2016. L’INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – è poi intervenuto con la Circolare 14 del 25 marzo 2016 chiarendo a tutti gli uffici le linee guida della nuova regolamentazione.

Poiché riteniamo che questa sia una buona notizia, e considerando che le buone notizie scarseggiano, ci sembra doveroso illustrarla con cura ai nostri lettori. Anche perché non soltanto di quella modifica normativa noi siamo stati promotori, ma siamo stati altresì protagonisti in prima persona di una intensa opera di pressione durata anni e riteniamo quindi che non sia fuori luogo rivendicare con orgoglio il risultato raggiunto: il giusto riconoscimento dei meriti fa bene all’impegno.

Chiariamo intanto il concetto giuridico di base: che cosa si intende con “infortunio in itinere”?

L’infortunio in itinere consiste nell’infortunio subìto dal lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, o durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro. Inoltre, se non è presente un servizio di mensa aziendale, l’evento può ricomprendere anche il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. La giurisprudenza ha poi allargato il concetto di infortunio in itinere, facendo rientrare in questa fattispecie anche la caduta o le lesioni riportate dal lavoratore in seguito a uno scippo subito durante il percorso casa-lavoro.

La protezione del rischio inerente il percorso casa-lavoro è riconosciuta in quanto tale tragitto appare ricollegabile, sia pure in modo indiretto, allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Qual era il quadro precedente?

Dopo una lunga elaborazione quasi esclusivamente giurisprudenziale, la normativa relativa agli infortuni sul lavoro (Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38) aveva espressamente introdotto all’art. 12 la disciplina dell’“infortunio in itinere”. Per effetto di tale articolo, l’INAIL riconosce tutela al lavoratore assicurato, nel tragitto casa-lavoro, solo nei casi in cui lo spostamento avviene a piedi o con i mezzi pubblici. Quando il tragitto può essere compiuto a piedi o con mezzi pubblici, l’eventuale scelta del mezzo privato – quale che esso sia: auto, moto, bici… – doveva risultare indispensabile (“necessitato”, secondo la dizione legislativa), occorrendo cioè dal lavoratore la prova che non avrebbe potuto raggiungere in altro modo il luogo di lavoro.

Dunque, la bicicletta (come pure il bike sharing, giacché secondo l’INAIL risulta indifferente la proprietà privata o pubblica del mezzo), lungi dall’essere considerata con favore anche per i positivi impatti sulla salute, il traffico, l’inquinamento delle città, appartenendo al novero dei mezzi di trasporto privati era a tutti gli effetti equiparata all’automobile. Così, chi subiva un infortunio nel tragitto casa-lavoro, per essere indennizzato dall’INAIL, doveva dimostrare che l’utilizzo della bici era effettivamente “necessario”. Con il risultato, davvero paradossale, di penalizzare proprio quella che, per altro verso, si propone come mobilità virtuosa.

Sulla base di queste premesse, FIAB si era fatta promotrice già nel 2007 di una proposta di legge, lanciando in seguito anche una petizione nazionale per chiedere al Parlamento che l’uso della bicicletta venisse «comunque coperto dall’assicurazione, anche nel caso di percorsi brevi o di possibile utilizzo del mezzo pubblico». Le oltre 10.000 firme raccolte, fra cui anche alcune adesioni istituzionali di regioni, province e comuni, vennero consegnate ai parlamentari “amici della bici” nel febbraio 2010.

Nel frattempo, proseguiva senza sosta la nostra campagna di opinione.

Attraverso il Servizio legale FIAB, chi scrive aveva intessuto – tra settembre 2010 e luglio 2011 – una fitta corrispondenza sia con la Direzione Generale INAIL sia con il Ministero del lavoro, da cui l’Ente assicurativo dipende. Le risposte che avevamo ricevuto (poi riversate in una nota diffusa dallo stesso INAIL con lettera della Direzione centrale prestazioni n. 8476 del 7.11.2011) in parte mitigavano le precedenti esclusioni, riconoscendo sì la possibilità di indennizzare il lavoratore infortunato in bici nel tragitto casa-lavoro, ma solo nel caso in cui l’evento si fosse verificato… su un itinerario ciclabile ovvero in zona interdetta alla circolazione dei veicoli a motore. Questa soluzione, pur dimostrando in qualche misura la buona volontà dell’Ente assicurativo a favore della massima estensione interpretativa consentita dalla legge vigente, era per altro verso gravemente insoddisfacente, considerando che è a tutti noto quale sia, in Italia, lo stato della rete ciclabile, sia dal punto di vista qualitativo, sia quantitativo. E ciò rendeva ancora più ineludibile la necessità di una soluzione legislativa.

Negli anni, oltre ad avere cercato di tenere informati tutti i nostri soci, abbiamo anche attivato una mobilitazione diffusa chiedendo a cittadini e istituzioni di sostenere la nostra battaglia.

Incardinato dunque in Parlamento, tra alti e bassi, momenti in cui sembrava cosa fatta e altri in cui ci sentivamo sopraffatti, il provvedimento ha finalmente visto la luce con la novella legislativa ricordata all’inizio.

Come cambia, qual è lo stato della normativa, oggi?

Il Legislatore, con l’intervento contenuto nelle norme del Collegato Ambientale, ha dunque espressamente sancito che, a prescindere dal tratto stradale in cui l’evento si verifica, l’infortunio in itinere in bici deve essere, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la generalità degli infortuni in itinere, sempre ammesso all’indennizzo.

L’INAIL, con la Circolare 14/2016 ha confermato che, per quanto riguarda gli infortuni avvenuti facendo uso di tutte le altre tipologie di mezzi privati, eccetto la bicicletta, nulla cambia anche con riferimento alla valutazione relativa al carattere “necessitato” del mezzo di trasporto privato.

Con la Circolare citata, l’INAIL ribadisce i requisiti necessari al riconoscimento dell’infortunio in itinere, che continuano a valere anche in caso di uso del “velocipede” (così, ancora oggi, la legge italiana definisce la “bici”).

Normalità del percorso. Innanzitutto, va ribadito il concetto di normalità del percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro che deve essere affrontato per esigenze e finalità lavorative e, ovviamente, in orari confacenti con quelli lavorativi in modo tale che il lavoratore non abbia possibilità di una scelta diversa, né in ordine al tragitto, né in ordine all’orario.

Il percorso da seguire deve essere quello normalmente compiuto dal lavoratore, anche se diverso da quello oggettivamente più breve, purché giustificato dalla concreta situazione della viabilità (es. traffico più scorrevole rispetto a quello del percorso più breve, ecc.).

Interruzioni o deviazioni del percorso. Anche nell’ipotesi di infortunio occorso a bordo del velocipede, la tutela assicurativa non opera nel caso di interruzioni e deviazioni del percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro che siano del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate.

Le brevi soste che non espongono l’assicurato a un rischio diverso da quello che avrebbe dovuto affrontare se il normale percorso casa-lavoro fosse stato compiuto senza soluzione di continuità non interrompono, invece, il nesso causale tra lavoro e infortunio e, dunque, non escludono l’indennizzabilità dello stesso.

Utilizzo del mezzo di trasporto privato. Ai fini della tutela assicurativa, ogni volta che il tragitto può essere compiuto a piedi o con mezzi pubblici, l’eventuale scelta del mezzo privato deve risultare “necessitata”.

L’uso del mezzo privato è ritenuto necessitato quando non esistono mezzi pubblici di trasporto dall’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro (o non coprono l’intero percorso), nonché quando non c’è coincidenza fra l’orario dei mezzi pubblici e quello di lavoro, o quando l’attesa e l’uso del mezzo pubblico prolungherebbero eccessivamente l’assenza del lavoratore dalla propria famiglia.

La valutazione in ordine alla necessità dell’uso del mezzo privato di trasporto va condotta con “criteri di ragionevolezza”. Tali criteri sono stati così individuati:

  1. la sussistenza di un rapporto causa-effetto tra il percorso seguito e l’evento, per cui il percorso deve costituire quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
  2. la sussistenza di un nesso causale, sia pure occasionale, tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa, cioè il percorso non deve essere seguito per ragioni personali o in orari non ricollegabili al lavoro;
  3. la necessità dell’uso del mezzo privato, per cui si deve tener conto degli orari di lavoro e di quelli dei servizi pubblici, della eventuale carenza o inadeguatezza di mezzi pubblici, della distanza tra il posto di lavoro e l’abitazione al fine di determinare la percorribilità a piedi o meno.

La valutazione della necessità del mezzo privato va fatta caso per caso, ma – e questo è il frutto della modifica legislativa qui in commento – risulta superflua per gli infortuni avvenuti a bordo della bici, essendo il suo utilizzo ora equiparato per legge a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi.

Infine, l’indennizzo è applicabile anche qualora l’infortunio si sia verificato per colpa del lavoratore, salvo comprensibilmente che non si tratti di un comportamento abnorme, idoneo a interrompere il nesso di causalità fra lavoro e infortunio sfociando nel cd. rischio elettivo, che identifica un comportamento, contrario al buon senso, adottato dal lavoratore in conseguenza del quale si è verificato un infortunio.

Da ciò deriva infine che anche l’infortunio in itinere in bici potrà essere escluso dalla tutela ogni volta che, esaminate le circostanze in cui si è verificato (l’ avere imboccato una strada vietata alla circolazione della bici o l’aver guidato in stato di ubriachezza, per esempio), la qualificazione dell’elemento soggettivo del lavoratore vada definita nell’ambito del rischio elettivo sopra citato, e non della mera colpa.

Possiamo dunque essere fieri di un traguardo raggiunto che va a beneficio di tutti i cittadini che usano la bici per la mobilità casa-lavoro.

Concludendo, diciamo che quella per il riconoscimento legislativo dell’infortunio in itinere in bici è stata una battaglia lunga, impegnativa, faticosa, ma possiamo affermare senza timore di smentita che, se non ci fosse stato il nostro impegno a tener fermo il tema nell’agenda politica, oggi non potremmo celebrare questo risultato frutto di un lavoro collettivo paziente e tenace: dobbiamo ricordarcene, quando, magari a volte anche per stanchezza o per distrazione, mettiamo in dubbio l’utilità dell’impegno associativo.