Portabici per auto di nuovo in discussione con la sentenza del TARĀ 

Portabici per auto di nuovo in discussione con la sentenza del TARĀ 

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Torniamo ad occuparci dei portabici per auto perchĆ© con l’arrivo della sentenza del TAR del 28 agosto risultano nuovamente messi in discussione. Infatti il TAR Lazio dĆ  ragione al MIT che con due circolari, nel settembre del 2023, ne limitava l’uso.Ā 

In questo articolo grazie al contributo del Centro Studi di FIAB vengono analizzati e smontati i punti salienti di quest’ultima sentenza, le cui argomentazioni appaiono prive di logica e pertanto dovranno essere contestate con l’appello al Consiglio di Stato.

Il risultato ĆØ che da circa un anno gli utenti non sanno come devono comportarsi.

La sentenza del TAR Lazio, ecco perchƩ le argomentazioni non reggono

Le due circolari del MIT n. 25981 del 6.9.2023 e n. 30187 del 12.10.2023 avevano dato un’interpretazione delle norme che andava a limitare l’uso dei portabici a sbalzo (cioĆØ, quelli montati sul gancio traino, oppure sul portellone dei veicoli). Per questo alcuni soggetti (operatori del settore, ma anche privati cittadini) si sono rivolti al TAR chiedendo l’annullamento di tali circolari che il Consiglio di Stato ha sospeso in attesa della sentenza del TAR (ne avevamo scritto qui).

La sentenza ha dunque respinto l’istanza dei ricorrenti con varie motivazioni

Da notare che sulla questione, la Camera dei Deputati, nella seduta del 26 aprile scorso, aveva approvato l’ordine del giorno 9/1435-A/81, primo firmatario l’on. Elena Maccanti della Lega, che chiedeva al Governo di modificare le circolari del MIT; ma finora il Governo non ĆØ intervenuto.

Vediamo quindi da vicino cos’ha detto il TAR e cosa non va secondo FIAB, sottolineando che le circolari del MIT non hanno valore di norme di legge ma si limitano a specificare la portata applicativa della normativa primaria nazionale.

Larghezza dei portabici, una bicicletta non ĆØ un palo

Il TAR sostiene (punto 6.10) che sarebbe legittima l’interpretazione del MIT secondo il quale ai portabiciclette si applica il dettato dell’art. 164, comma 3, secondo periodo: pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati in orizzontale, non possono sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo. Dato che una normale bici da adulto ĆØ lunga circa 1,90 metri, questa interpretazione renderebbe impossibile trasportare biciclette sulla maggior parte delle autovetture, perchĆ© più strette (i retrovisori esterni non si considerano nella sagoma del veicolo).

Tuttavia, una circolare non può pretendere di ā€œchiarireā€ una norma con un’interpretazione del tutto illogica. Pali, sbarre, lastre posti orizzontalmente sono difficili da vedere, perchĆ© presentano alla vista una sezione molto sottile. Ben diverso il caso delle ruote di una bicicletta su un portabici, che sono poste in verticale e risultano ben percepibili e sicuramente molto meno contundenti rispetto a un palo, una sbarra o una lastra posti orizzontalmente.Ā 

Pertanto, l’Art. 164 c. 3, dove parla di ā€œpali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibiliā€ non ĆØ logicamente applicabile al caso delle biciclette collocate su un portabici a sbalzo.

Visita alla Motorizzazione, un aggravio inutile che colpisce tutti

Il TAR sostiene (punti 6.8 e 6.9) che le circolari non hanno valore per tutti in quanto l’obbligo di visita presso la MCTC e annotazione sulla carta di circolazione non varrebbe in tutti i casi, ma solo quando il portabiciclette oscura luci e targa. Nella pratica, tuttavia, considerata la posizione della targa, la posizione delle luci, la posizione del gancio traino e la forma dei portabici da montare sul gancio traino, ĆØ concretamente impossibile che luci e targa non vengano oscurate, anche solo in parte. Anche i portabici da portellone, nella maggior parte dei casi oscurano le luci e perciò richiederebbero la visita alla MCTC.

Luci e targa sempre visibili, è già così

La sentenza afferma che ā€œrisulterebbe contrario alla sicurezza della circolazione stradale e all’esigenza di agevolare i controlli sulle frodi e il traffico illecito di veicoli rubati, consentire la circolazione di veicoli dotati di dispositivi amovibili a sbalzo per il trasporto di bici, sci e motocicli senza il rispetto delle prescrizioni normative che impongono di rendere sempre pienamente visibili la fanaleria posteriore e la targa, prescrivendo in taluni casi anche l’obbligo di visita e prova presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, con conseguente aggiornamento del documento di circolazioneā€ (punto 6.11). Ora, l’obbligo di rendere sempre visibile fanaleria e targa, risulta giĆ  dall’ordinamento e i controlli possono essere effettuati dalle forze dell’ordine, senza bisogno degli ulteriori adempimenti previsti dalla circolare, che aumentano la burocrazia e i costi per gli utenti. Esistono giĆ  tutti gli strumenti per fare i controlli, se si vogliono fare.

Disinserimento automatico delle luci del veicolo, un obbligo insensato

Le circolari interpretano che ā€œi dispositivi originali devono essere occultati, qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicoloā€. E inoltre che ā€œil loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico mediante l’inserimento o il disinserimento della spina per l’alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla strutturaā€.

Ma cosa significa occultare? Il termine ha il significato di ā€œnascondere, sottrarre alla vistaā€ (Treccani). Sembra quindi necessario, secondo il MIT, rendere invisibili le luci del veicolo trainante, indipendentemente dal fatto che siano accese o spente. Quindi sarebbe necessario coprire le luci (es. con un coperchio, del nastro adesivo)? E quali sarebbero le caratteristiche costruttive che impedirebbero di nascondere tali dispositivi?

Inoltre, nascondere tali dispositivi non sembra essere nemmeno permesso dalla normativa, in quanto si altera una parte del veicolo che ĆØ fondamentale per la sicurezza stradale (per i carrelli appendice, lo spegnimento automatico non ĆØ richiesto). Dal punto di vista tecnico, lo spegnimento automatico richiederebbe una modifica dell’impianto elettrico del veicolo che sarebbe complessa.

Infine, non ĆØ spiegato quale effetto in termini di migliore sicurezza avrebbe lo spegnimento delle luci del veicolo.

Stranieri esentati, ma la sicurezza riguarda tutti

La sentenza afferma che gli adempimenti previsti dal MIT sono funzionali alla sicurezza del traffico veicolare (punto 4.9.2). Non si comprende pertanto come mai i cittadini stranieri siano esentati dal rispetto delle circolari. Se un veicolo nella sua configurazione ĆØ pericoloso per la sicurezza stradale, lo ĆØ indipendentemente dalla nazionalitĆ . Per assurdo sarebbe come dire che un limite di velocitĆ  vale solo per i cittadini italiani.

Delle biciclette si può fare a meno, un’affermazione grave e irresponsabile

La sentenza afferma che i portabici a sbalzo ā€œnon risultano funzionali al trasporto di mezzi strettamente necessari a garantire la libertĆ  di movimento, in quanto gli sci e le biciclette non costituiscono mezzi di circolazione indispensabili per la generalitĆ  dei cittadiniā€ (punto 4.9.2). Non si comprende da quali ragionamenti il TAR derivi questa conclusione. La bicicletta che fa parte a pieno titolo del novero dei mezzi per la mobilitĆ  sistematica delle persone, come riconosciuto dalle Legge 2/2018, dal Piano Generale della MobilitĆ  Ciclistica e da tutta la pianificazione nazionale e regionale in tema di trasporti. Tale affermazione del giudice amministrativo va dunque fermamente respinta e dovrebbe essere censurata perchĆ© contraria ai principi dell’ordinamento e ai diritti delle persone.

In definitiva, la sentenza (e il Ministero) non spiega, in concreto, quali siano le esigenze di sicurezza che impongono interpretazioni cosƬ limitative ed adempimenti cosƬ onerosi in Italia, a differenza di tutti i paesi dell’Unione Europea.

Cosa succederĆ  adesso? Intanto le circolari del MIT rimangono sospese e quindi prive di validitĆ  fino a che il MIT stesso non avrĆ  rimosso la sospensiva. I soggetti che avevano fatto ricorso al TAR, hanno giĆ  fatto sapere che presenteranno appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR. La soluzione più semplice per tutti sarebbe che il MIT – come ha chiesto il Parlamento – modificasse le sue circolari, correggendo i punti che risultano illogici e ingiustificati.