Torniamo ad occuparci dei portabici per auto perchĆ© con lāarrivo della sentenza del TAR del 28 agosto risultano nuovamente messi in discussione. Infatti il TAR Lazio dĆ ragione al MIT che con due circolari, nel settembre del 2023, ne limitava lāuso.Ā
In questo articolo grazie al contributo del Centro Studi di FIAB vengono analizzati e smontati i punti salienti di questāultima sentenza, le cui argomentazioni appaiono prive di logica e pertanto dovranno essere contestate con lāappello al Consiglio di Stato.
Il risultato ĆØ che da circa un anno gli utenti non sanno come devono comportarsi.
La sentenza del TAR Lazio, ecco perchƩ le argomentazioni non reggono
Le due circolari del MIT n. 25981 del 6.9.2023 e n. 30187 del 12.10.2023 avevano dato unāinterpretazione delle norme che andava a limitare lāuso dei portabici a sbalzo (cioĆØ, quelli montati sul gancio traino, oppure sul portellone dei veicoli). Per questo alcuni soggetti (operatori del settore, ma anche privati cittadini) si sono rivolti al TAR chiedendo lāannullamento di tali circolari che il Consiglio di Stato ha sospeso in attesa della sentenza del TAR (ne avevamo scritto qui).
La sentenza ha dunque respinto lāistanza dei ricorrenti con varie motivazioni
Da notare che sulla questione, la Camera dei Deputati, nella seduta del 26 aprile scorso, aveva approvato l’ordine del giorno 9/1435-A/81, primo firmatario lāon. Elena Maccanti della Lega, che chiedeva al Governo di modificare le circolari del MIT; ma finora il Governo non ĆØ intervenuto.
Vediamo quindi da vicino cosāha detto il TAR e cosa non va secondo FIAB, sottolineando che le circolari del MIT non hanno valore di norme di legge ma si limitano a specificare la portata applicativa della normativa primaria nazionale.

Larghezza dei portabici, una bicicletta non ĆØ un palo
Il TAR sostiene (punto 6.10) che sarebbe legittima lāinterpretazione del MIT secondo il quale ai portabiciclette si applica il dettato dellāart. 164, comma 3, secondo periodo: pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati in orizzontale, non possono sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo. Dato che una normale bici da adulto ĆØ lunga circa 1,90 metri, questa interpretazione renderebbe impossibile trasportare biciclette sulla maggior parte delle autovetture, perchĆ© più strette (i retrovisori esterni non si considerano nella sagoma del veicolo).
Tuttavia, una circolare non può pretendere di āchiarireā una norma con unāinterpretazione del tutto illogica. Pali, sbarre, lastre posti orizzontalmente sono difficili da vedere, perchĆ© presentano alla vista una sezione molto sottile. Ben diverso il caso delle ruote di una bicicletta su un portabici, che sono poste in verticale e risultano ben percepibili e sicuramente molto meno contundenti rispetto a un palo, una sbarra o una lastra posti orizzontalmente.Ā
Pertanto, lāArt. 164 c. 3, dove parla di āpali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibiliā non ĆØ logicamente applicabile al caso delle biciclette collocate su un portabici a sbalzo.
Visita alla Motorizzazione, un aggravio inutile che colpisce tutti
Il TAR sostiene (punti 6.8 e 6.9) che le circolari non hanno valore per tutti in quanto lāobbligo di visita presso la MCTC e annotazione sulla carta di circolazione non varrebbe in tutti i casi, ma solo quando il portabiciclette oscura luci e targa. Nella pratica, tuttavia, considerata la posizione della targa, la posizione delle luci, la posizione del gancio traino e la forma dei portabici da montare sul gancio traino, ĆØ concretamente impossibile che luci e targa non vengano oscurate, anche solo in parte. Anche i portabici da portellone, nella maggior parte dei casi oscurano le luci e perciò richiederebbero la visita alla MCTC.
Luci e targa sempre visibili, è già così
La sentenza afferma che ārisulterebbe contrario alla sicurezza della circolazione stradale e allāesigenza di agevolare i controlli sulle frodi e il traffico illecito di veicoli rubati, consentire la circolazione di veicoli dotati di dispositivi amovibili a sbalzo per il trasporto di bici, sci e motocicli senza il rispetto delle prescrizioni normative che impongono di rendere sempre pienamente visibili la fanaleria posteriore e la targa, prescrivendo in taluni casi anche lāobbligo di visita e prova presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, con conseguente aggiornamento del documento di circolazioneā (punto 6.11). Ora, lāobbligo di rendere sempre visibile fanaleria e targa, risulta giĆ dallāordinamento e i controlli possono essere effettuati dalle forze dellāordine, senza bisogno degli ulteriori adempimenti previsti dalla circolare, che aumentano la burocrazia e i costi per gli utenti. Esistono giĆ tutti gli strumenti per fare i controlli, se si vogliono fare.
Disinserimento automatico delle luci del veicolo, un obbligo insensato
Le circolari interpretano che āi dispositivi originali devono essere occultati, qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicoloā. E inoltre che āil loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico mediante lāinserimento o il disinserimento della spina per lāalimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla strutturaā.
Ma cosa significa occultare? Il termine ha il significato di ānascondere, sottrarre alla vistaā (Treccani). Sembra quindi necessario, secondo il MIT, rendere invisibili le luci del veicolo trainante, indipendentemente dal fatto che siano accese o spente. Quindi sarebbe necessario coprire le luci (es. con un coperchio, del nastro adesivo)? E quali sarebbero le caratteristiche costruttive che impedirebbero di nascondere tali dispositivi?
Inoltre, nascondere tali dispositivi non sembra essere nemmeno permesso dalla normativa, in quanto si altera una parte del veicolo che ĆØ fondamentale per la sicurezza stradale (per i carrelli appendice, lo spegnimento automatico non ĆØ richiesto). Dal punto di vista tecnico, lo spegnimento automatico richiederebbe una modifica dellāimpianto elettrico del veicolo che sarebbe complessa.
Infine, non ĆØ spiegato quale effetto in termini di migliore sicurezza avrebbe lo spegnimento delle luci del veicolo.
Stranieri esentati, ma la sicurezza riguarda tutti
La sentenza afferma che gli adempimenti previsti dal MIT sono funzionali alla sicurezza del traffico veicolare (punto 4.9.2). Non si comprende pertanto come mai i cittadini stranieri siano esentati dal rispetto delle circolari. Se un veicolo nella sua configurazione ĆØ pericoloso per la sicurezza stradale, lo ĆØ indipendentemente dalla nazionalitĆ . Per assurdo sarebbe come dire che un limite di velocitĆ vale solo per i cittadini italiani.
Delle biciclette si può fare a meno, unāaffermazione grave e irresponsabile
La sentenza afferma che i portabici a sbalzo ānon risultano funzionali al trasporto di mezzi strettamente necessari a garantire la libertĆ di movimento, in quanto gli sci e le biciclette non costituiscono mezzi di circolazione indispensabili per la generalitĆ dei cittadiniā (punto 4.9.2). Non si comprende da quali ragionamenti il TAR derivi questa conclusione. La bicicletta che fa parte a pieno titolo del novero dei mezzi per la mobilitĆ sistematica delle persone, come riconosciuto dalle Legge 2/2018, dal Piano Generale della MobilitĆ Ciclistica e da tutta la pianificazione nazionale e regionale in tema di trasporti. Tale affermazione del giudice amministrativo va dunque fermamente respinta e dovrebbe essere censurata perchĆ© contraria ai principi dellāordinamento e ai diritti delle persone.
In definitiva, la sentenza (e il Ministero) non spiega, in concreto, quali siano le esigenze di sicurezza che impongono interpretazioni cosƬ limitative ed adempimenti cosƬ onerosi in Italia, a differenza di tutti i paesi dellāUnione Europea.
Cosa succederĆ adesso? Intanto le circolari del MIT rimangono sospese e quindi prive di validitĆ fino a che il MIT stesso non avrĆ rimosso la sospensiva. I soggetti che avevano fatto ricorso al TAR, hanno giĆ fatto sapere che presenteranno appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR. La soluzione più semplice per tutti sarebbe che il MIT ā come ha chiesto il Parlamento – modificasse le sue circolari, correggendo i punti che risultano illogici e ingiustificati.