Tutto quello che avreste voluto sapere sulla legge per la mobilità ciclistica (e non avete mai osato chiedere)

Tutto quello che avreste voluto sapere sulla legge per la mobilità ciclistica (e non avete mai osato chiedere)

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In molti ci chiedono cosa dice la cosidetta “legge quadro per la mobilità ciclistica”, approvata definitivamente dal Senato in data 21/12/2017 (siamo in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Per ora abbiamo soltanto una “bozza non corretta” del testo approvato (diverso, per alcuni punti, dall’originario Progetto di Legge precedentemente in nostro possesso), un testo “non corretto” significa che potrebbe contenere ancora qualche errore (ed eventualmente, ricevuto il definitivo, provvederemo ad opportuna rettifica di questo articolo).Segue una tabella estremamente riassuntiva dei contenuti.

Articolo

Sintesi contenuti

TITOLO Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica
ART. 1. Oggetto e finalità Promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative.

Per migliorare la mobilità urbana, tutelare l’ambiente, salute, minor consumo di suolo, valorizzare territorio e beni culturali, sviluppare l’attività turistica.

ART. 2. Definizioni a) ciclovia; b) rete cicloviaria; c) via verde ciclabile o greenway; d) sentiero ciclabile o percorso natura; e) strada senza traffico; f) strada a basso traffico; g) strada 30.   Qualificazione delle ciclovie.
ART. 3. Piano generale della mobilità ciclistica

Entro sei mesi dall’entrata in vigore con decreto del Ministro infrastrutture e trasporti. Parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica.

Due specifici settori di intervento:

– mobilità ciclistica in ambito urbano e metropolitano

– mobilità ciclistica su percorsi regionali, nazionali ed europei.

Periodo di tre anni: a) obiettivi annuali; b) ciclovie della Rete Bicitalia; c) priorità; d) connessioni Bicitalia; e) quadro risorse finanziarie; g) coordinamento enti locali; h) atti amministrativi, regolamentari e di indirizzo da adottare; i) azioni per lo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano (sicurezza ciclisti, interscambio modale con trasporto ferroviario e il pubblico locale).

ART. 4. Rete ciclabile nazionale Bicitalia Rete infrastrutturale di livello nazionale integrata in EuroVelo.

L’articolo detta dettagliati criteri di sviluppo e realizzazione, coinvolgimento delle Regioni ed altre disposizioni tecniche.

ART. 5. Piani regionali della mobilità ciclistica Cadenza triennale. In coerenza con piano regionale dei trasporti e con il Piano nazionale. Su base piani dei comuni e di città metropolitane.

Definisce: a) rete ciclabile regionale, coerente con Bicitalia; b) individuazione ciclovie; c) itinerari in zone rurali; d) interscambio tra bici e altri mezzi di trasporto; e) aree di sosta; f) indirizzi per reti ciclabili, aree di sosta, sicurezza per pedoni e ciclisti, per favorire l’uso della bicicletta nelle aree urbane; g) recepimento in pianificazione territoriale e urbanistica, ecc.; h) azioni di comunicazione, educazione e formazione.

Promuovere fruizione dei servizi di trasporto intermodali con accordi con i gestori del trasporto pubblico.

ART. 6. Biciplan Comuni e città metropolitane adottano piani urbani della mobilità ciclistica (biciplan). L’articolo definisce molti interventi, tra i quali: la rete degli itinerari ciclabili, ciclovie, ecc.; il raccordo con le zone a priorità ciclabile, le isole ambientali, le strade 30, le aree pedonali, le zone residenziali e a traffico limitato; interventi sui principali nodi di interferenza con il traffico autoveicolare, sui punti più pericolosi, ecc;

gli obiettivi da conseguire; azioni per incentivare l’uso della bicicletta negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro; interventi per favorire l’integrazione con i servizi di trasporto pubblico; azioni per migliorare la sicurezza dei ciclisti; azioni per contrastare il furto delle biciclette; spazi destinati alla sosta delle biciclette e servizi di condivisione delle biciclette (bike-sharing); attività di promozione e di educazione alla mobilità sostenibile; ecc.

ART. 7. Disposizioni particolari per le città metropolitane e per le province. Interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto.
ART. 8. Disposizioni particolari per i comuni Velostazioni (centri per il deposito custodito di biciclette, assistenza tecnica ed eventuale servizio di noleggio)

Nei regolamenti edilizi misure realizzazione di spazi comuni per il deposito di biciclette.

Negli strumenti urbanistici parametri di dotazione di stalli per le biciclette.

ART. 9.

Modifica all’articolo 1 del codice della strada, in materia di princìpi generali

1. Al comma 2 dell’articolo 1 «al principio della sicurezza stradale» sostituito con «ai princìpi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile» e dopo le parole: «fluidità della circolazione» aggiunto «; di promuovere l’uso dei velocipedi».

2. Strutture portabiciclette negli autobus.

ART. 10. Disposizioni finanziarie a) art. 1, comma 640, primo periodo, della legge 28/12/15, n. 208;

b) fondo di cui all’art. 1, c. 140, legge 11/12/16, n. 232, destinate ai programmi per la mobilità sostenibile

c) fondi strutturali e di investimento europei, risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci;

d) gli eventuali proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonché lasciti, le donazioni, ecc.

ART. 11. Relazione annuale sulla mobilità ciclistica 1. Il Ministro infrastrutture e trasporti presenta entro 30 giugno di ogni anno alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge.

2. Entro il 1° aprile di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Questa è una legge che Fiab ritiene un progresso importante, storico.

Le cose più rilevanti, che ci risultano sicuramente eliminate dal progetto originario (e per ottenere le quali FIAB si muoverà in futuro) sono:

  1. La direzione per la mobilità ciclistica, prevista presso il Mit, che aveva il compito della “governance” e del monitoraggio dei Piani (questa era una delle richieste più importanti di FIAB, che l’aveva denominata Dipartimento per la Mobilità Ciclistica).
  2. Come segnalato anche da alcuni esponenti dell’opposizione, sono saltati alcuni meccanismi di finanziamento a livello nazionale (così come quello, sembrerebbe, per i Comuni del 20 per cento dei proventi delle multe). Questo perché la Ragioneria Generale dello Stato si è opposta ad ogni finanziamento “ad hoc”. No comment, salvo ricordare un pessimo precedente, cioè la legge 366/99 resa inefficace dopo il primo finanziamento all’approvazione, non ricevendone di ulteriori.

Non mi addentro in un’analisi più specifica di altri dettagli tecnici. Rilevo solo che, perlomeno in questa bozza non corretta, sembra sia scomparsa anche la previsione di un sistema di segnaletica specifica, che per Fiab era un punto, seppur di dettaglio, importante (una segnaletica specifica di dimensioni minori di quella per gli autoveicoli consente di realizzare ciclovie con una spesa notevolmente inferiore).

Una precisazione utile
Questa legge definisce l’infrastrutturazione e i provvedimenti necessari per la mobilità ciclistica.
La definizione delle regole di circolazione attiene invece al Codice della Strada e molte proposte condivise da Fiab, non solo a favore della sicurezza dei ciclisti ma di tutti gli utenti della strada (quelli cosidetti “vulnerabili” ma anche gli altri, automobilisti in primis) sono in un’altra proposta di riforma che avrebbe dovuto andare in porto in questa legislatura (e invece giace ancora ferma al Senato). Quindi provvedimenti molto attesi, come ad es. il “senso unico eccetto bici”, stanno in questa proposta, non nella Legge Quadro appena approvata dalla Camera.